Per quanto riguarda partita IVA e regime forfettario, la deduzione mostra dei limiti sui contributi versati. Vediamo quali sono.
Le spese che vengono sostenute per versare i contributi possono essere portate in deduzione illimitatamente da parte dei dipendenti dei pensionati e dei lavoratori autonomi in regime ordinario.
Tuttavia, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, è necessario prestare attenzione poiché sono stati stabiliti limiti molto precisi.
Conformemente alla denominazione del regime, i contribuenti di questa categoria non sono ammessi a beneficiare di detrazioni e deduzioni in quanto sono soggetti al pagamento di un’imposta sostitutiva a “forfait” basata su un coefficiente di redditività e non sull’intero reddito. A causa di ciò, sono stati stabiliti precisi limiti per la deduzione dei contributi.
Partita IVA e regime forfettario: la deduzione contributi previdenziali
Il comma 1 dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che i contributi versati sono deducibili dal reddito in modo illimitato e completo, come previsto dalla lettera e) dello stesso articolo.
Sono ammissibili alla detrazione i contributi obbligatori assistenziali e previdenziali, quelli facoltativi, quelli derivanti da operazioni di ricongiunzione e quelli derivanti da operazioni di riscatto.
Effettivamente, i contributi obbligatori che sono calcolati sui redditi lavorativi, il contributo integrativo obbligatorio, quelli di maternità, i versamenti per periodi scoperti dalla contribuzione, la prosecuzione volontaria dei versamenti, i versamenti da riscatto e la ricongiunzione dei contributi rappresentano tutte le spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile.
Ci sono, però, dei limiti nella deduzione per i lavoratori che aderiscono al regime forfettario.
I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario sono autorizzati a dedurre i contributi previdenziali che hanno versato alla cassa professionale di appartenenza o che sono obbligati a versare all’Inps.
Tale deduzione rappresenta l’unica forma di detrazione riconosciuta ai medesimi contribuenti, in relazione alla spesa sostenuta per versare i contributi obbligatori.
L’articolo 10 precedentemente menzionato del Tuir si riferisce all’IRPEF, ma i contribuenti forfettari non sono soggetti a questa imposta, ma a quella sostitutiva regolamentata dall’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014.
Quest’ultima, in merito alle deduzioni, stabilisce che “i contributi previdenziali che vengono versati ottemperando alle disposizioni di legge vengono dedotti dal reddito stabilito ai sensi del presente comma”.
Il legislatore, pertanto, concede al contribuente forfettario la possibilità di usufruire della deduzione, limitatamente ai contributi obbligatori che sono stati versati per il reddito prodotto.
Soltanto tale spesa potrà essere impiegata per ridurre il reddito lordo su cui calcolare l’imposta dovuta.
In mezzo ai contributi deducibili non ci sono quelli volontari o quelli derivanti da ricongiunzione.
Pertanto, anche se il contribuente adotta il regime forfettario, non sarebbe possibile detrarre dal reddito imponibile le spese sostenute per versare contributi volontari o per ricongiungere periodi assicurativi provenienti da casse previdenziali diverse.