L’Agenzia delle Entrate ha comunicato novità importanti a proposito per i lavoratori del pubblico impiego sull’indennità correlata al TFS.
Ecco cosa succede a livello fiscale con la cessazione del rapporto di lavoro (e il TFS, il cosiddetto trattamento di fine servizio) con la pubblica amministrazione cui sono associate delle indennità aggiuntive. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con una nota ufficiale. Nella risposta dell’Agenzia n. 425, pubblicata l’8 settembre 2023, si riscontra infatti un’informazione abbastanza rilevante per quanto concerne l’adeguamento della posizione sulla tassazione separata per le indennità aggiuntive al TFS del fondo previdenziale.
Tutto è cambiato dopo alcune recenti sentenze della Cassazione. Il Fondo di previdenza del MEF ha insistito affinché mutasse il trattamento fiscale sull’indennità aggiuntiva che viene erogata ai propri iscritti alla cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione.
La questione principale riguarda dunque la possibilità di aggiungere al TFS altre indennità previste per legge senza che i contributi subiscano una tassazione differente. Cosa che succede quasi sempre laddove il dipendente abbia diritto a più indennità dopo quelle del trattamento di fine servizio.
Ora l’Agenza delle Entrate afferma però che l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è quindi assimilabile all’indennità equipollente (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1).
Questo avverrebbe perché l’indennità rappresenta una forma di retribuzione differita, su cui poi si applica una tassazione separata e non integrale, dato che la composizione del fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto.
Quindi l’Agenzia delle Entrate ha confermato che va applicata la tassazione separata prevista dal T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), tranne che in casi di contributi diretti a carico del dipendente e da questo versati interamente al fondo previdenziale, ed esclusi, sempre in tutto, dalla tassazione.
Già la Cassazione era intervenuta sottolineando che il carattere di indennità “equipollente” non può che essere assegnato a quella “principale”, che spetta per il rapporto di pubblico impiego con cui il beneficiario è legato all’ente o organismo di appartenenza. La Corte di Cassazione ha affermato dunque che l’indennità erogata dal Fondo di previdenza è comunque qualificabile come “equipollente” al TFR. Quindi va intesa come soggetta a imposta forfettaria.
Quindi ormai è assodato… Adottando questa nuova posizione, l’Agenzia chiarisce che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata. Ed è di conseguenza imponibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del T.I.U.R. Per quale importo?
Secondo l’Agenzia, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio. E questo senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della già citata disposizione. Ciò in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
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