Secondo quanto previsto dalla legge 151/2001, il requisito essenziale per il congedo straordinario biennale è la residenza.
Un figlio, che si ritrova a dover assistere il genitore anziano e con disabilità, deve necessariamente convivere con la persona di cui si prende cura, se intende godere dei benefici previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia la richiesta e l’ottenimento di un congedo straordinario della durata di due anni. In altre parole, quindi, il figlio e il genitore devono essere residenti nella stessa abitazione.
Nonostante ciò, la circolare n. 1 del 2012, emanata dal Dipartimento di Funzione Pubblica, con l’intento principale di fare chiarezza e facilitare gli adempimenti di legge, spiega che sono previste due possibili deroghe alla norma della residenza prevista dalla legge 151/2001: in primo luogo, le due persone possono vivere in due appartamenti diversi e separati, i quali, però, dovranno necessariamente essere situati nello stesso palazzo o condominio.
In secondo luogo, con lo scopo di facilitare l’assistenza della persona con disabilità, il figlio richiedente potrà stabilire la propria dimora temporanea presso l’abitazione del genitore di cui si prende cura, in modo da soddisfare il requisito della residenza e della convivenza. La dimora temporanea dovrà essere, tuttavia, attestata mediante una dichiarazione sostitutiva.
Secondo la circolare dell’INPS n. 159 del 2013, il requisito di residenza e, di conseguenza, della convivenza tra padre e figlio sarà accertata d’ufficio, a seguito della presentazione della domanda di richiesta del congedo straordinario biennale. L’accertamento avverrà a seguito della comunicazione, da parte del richiedente, dei dati necessari a rintracciare e convalidare la residenza anagrafica oppure la dimora temporanea.
Nel secondo caso, in particolare, ovvero per quanto riguarda la dimora temporanea, il richiedente dovrà comunicare agli uffici dell’INPS, l’iscrizione all’apposito Registro della popolazione temporanea presso il Comune in cui verrà disposta la stessa. Ma, è bene chiarire che la dimora temporanea può avere una durata massima di 12 mesi, trascorso questo termine sarà necessario, pertanto, stabilire presso la dimora del genitore la residenza.
Il diritto a fruire del congedo straordinario biennale deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Infine, è bene sottolineare che il diritto al congedo può essere richiesto e concesso anche nel caso in cui la convivenza e la residenza sia stata instaurata successivamente alla domanda.
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