Si è parlato molto in questo periodo di rottamazione quater, ma cosa accadrà entro il 30 settembre e come comportarsi dopo? I passi da seguire
Di ‘rottamazione quater’ si è ampiamente parlato nel corso degli ultimi mesi. Ed in particolare nel corso di giugno, quando i contribuenti hanno avuto la possibilità di presentare istanza di adesione alla cosiddetta ‘definizione agevolata dei carichi’ relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022. Ebbene a settembre ci troviamo nella seconda fase di questa procedura: la palla è passata nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dovrà inviare una specifica comunicazione ai contribuenti.
Di cosa si tratta? Ciò che dovrà essere mandato entro il 30 settembre altro non è che l’esito dell’istanza presentata entro il 30 giugno dai contribuenti. Istanza che potrà dunque essere accolta o respinta: vediamo dunque che cosa si dovrà fare dopo la ricezione di tale comunicazione.
Esito istanza di adesione alla rottamazione quater: cosa fare dopo
Qualora l’esito sia di accoglimento i contribuenti potranno visionare a quanto ammonterà il dovuto. L’importo andrà a costituire il credito da inserire nei moduli di pagamenti precompilati mentre per quanto riguarda le scadenze da rispettare, esse saranno basate sulle scelte che al momento dell’adesione sono state comunicate. La comunicazione dell’AdE è un elemento di fondamentale importanza per dar seguito all’iter legato alla rottamazione quater e alla relativa definizione agevolata proprio perché su di essa sono presenti tutti i dati, importo compreso, per chiudere le pendenze.
Le somme dovute verranno versate a titolo di capitale mentre quelle maturate a titolo di rimborso spese per ciò che riguarda diritti di notifica e procedure esecutive. Oltre all’importo, come spiegavamo, viene riportato anche il piano di pagamento e sono presenti i moduli precompilati per effettuare i versamenti.
I codici da leggere con attenzione
Importante è prestare attenzione ai codici riportati: essi infatti identificheranno l’esito dell’istanza ovvero l’accoglimento totale della richiesta con indicazione dell’importo da versare a titolo di definizione agevolata (AT), l’accoglimento parziale (AP), il fatto che i debiti siano interamente definibili e che, dunque, nessun importo sia dovuto (AD). Oppure potreste trovare il codice AX: in questo caso i debiti sono in parte definibili e nessun importo risulterà dovuto. Verrà indicato il solo importo da pagare per la parte di debiti non definibili. Infine è possibile trovare il codice RI ovvero rigetto, qualora i debiti contenuti nella domanda di adesione siano considerati non definibili. Sarà dunque presente l’importo da versare.