Il convivente di fatto ha diritto all’assegno di mantenimento nel caso di cessazione del rapporto con il partner? La risposta è inaspettata.
Chi sceglie strade alternative al matrimonio deve fare i conti anche con eventuali problematiche scaturenti al momento dell’interruzione della relazione amorosa.
Non si può non pensare a tale eventualità, soprattutto nella società attuale, che vede la larga diffusione delle convivenze di fatto.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda il diritto del convivente economicamente più debole ad un mantenimento, dopo la fine del rapporto.
L’art. 1, comma 65, della Legge n. 76/2016 stabilisce che, alla fine di una convivenza priva di accordi scritti, il partner che vive in uno stato di bisogno e che non è in grado di mantenersi autonomamente ha diritto ad un assegno di mantenimento.
L’entità e la durata del sussidio vanno decise dal giudice, sulla base della gravità della condizione di bisogno del richiedente, della sua posizione reddituale e del periodo di convivenza.
Non c’è, dunque, un’equivalenza tra l’assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge e l’assegno riconosciuto all’ex convivente. Per quest’ultimo, infatti, il diritto scaturisce solo ed esclusivamente se viene accertato uno stato di bisogno e di non autosufficienza economica.
I separati o i divorziati, invece, ricevono l’assegno anche solo se c’è disparità tra i redditi dei due partner.
Versamento degli alimenti all’ex convivente: è lecito? Sì, ma la normativa stabilisce dei limiti
Nell’ipotesi in cui l’ex convivente ha dei parenti, il partner ha ugualmente l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento?
Al riguardo, la Legge n. 76/2016 prevede che se l’ex convivente ha figli, genitori, ex coniuge, generi, nuore o suoceri, l’altro convivente deve pagare solo se questi ultimi non sono in grado, a loro volta, di versare gli alimenti.
In altre parole, chi interrompe una convivenza di fatto può presentare richiesta al Tribunale per la corresponsione dell’assegno alimentare dall’ex partner solo se i figli, i genitori, l’ex coniuge, i generi, le nuore o i suoceri non possono provvedere.
Il Decreto 23/01/2017 del Tribunale di Milano, inoltre, ha previsto che l’ex convivente deve versare l’assegno al partner solo se la convivenza è terminata dopo il 5 giugno 2016, ossia dopo l’entrata in vigore della Legge n.76/2016 sulle convivenze.
Se, quindi, due soggetti hanno interrotto la loro convivenza di fatto prima di tale data, nessuno sarà obbligato dalla legge a pagare l’assegno di mantenimento all’altra parte. Tale principio vale anche nel caso in cui l’ex partner versi in una condizione di bisogno.