Il lavoratore caregiver che chiede l’APE Sociale perde l’assegno in caso di decesso del disabile prima della decorrenza del trattamento?
Sciogliamo un dubbio che fa paura ai tanti lavoratori prossimi al pensionamento con l’APE Sociale.
Tra gli scivoli di pensionamento anticipato del sistema previdenziale italiano troviamo l’APE Sociale. Non si tratta di una vera e propria pensione ma di un’indennità di accompagnamento fino al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 di contributi). La misura verrà erogata mensilmente ai richiedenti che soddisferanno i requisiti anagrafici e contributivi. Parliamo di 63 anni di età e di 30 o 36 anni di contributi maturati.
Condizione necessaria per l’accesso all’APE Sociale è, poi, l’appartenenza ad una di quattro categorie tra invalidi con percentuale minima del 74%, addetti alle mansioni gravose, disoccupati e caregiver che assistono un familiare con disabilità grave da almeno sei mesi. Una volta accertata la soddisfazione dei requisiti al momento della decorrenza della pensione il cittadino percepirà al massimo 1.500 euro, senza tredicesima. Solo al raggiungimento della pensione di vecchiaia ci sarà un ricalcolo dell’assegno e l’aggiunta della mensilità aggiuntiva. Ma cosa accade in caso di morte del disabile assistito prima della decorrenza del trattamento?
Poniamo il caso di un lavoratore caregiver che assiste un familiare con disabilità grave e a 63 anni richiede l’APE Sociale avendo maturato 30 anni di contributi. Mentre attende la risposta il disabile grave muore.
L’INPS specifica che se la morte è avvenuta dopo la data di decorrenza effettiva del trattamento allora il diritto all’APE Sociale non decade. Il richiedente riceverà mensilmente la prestazione anche non risultando più un caregiver.
Diverso il caso di decesso prima della data di decorrenza effettiva della pensione. Non si avrà più diritto all’APE Sociale come ricordato dall’INPS nel messaggio 1481 del 4 aprile 2018. Significa che se il disabile muore nel periodo di tempo compreso tra l’inoltro della domanda e il primo giorno del mese successivo (questa la tempistica di decorrenza) il richiedente potrà dire addio anche all’APE Sociale.
A decorrenza avvenuta, invece, non si potrà perdere l’APE Sociale fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o qualora si realizzassero redditi da lavoro. L’APE, infatti, non permette al percettore della misura di svolgere un’attività lavorativa.
Concludiamo con delle puntualizzazioni. Per accedere all’APE Sociale occorrerà che il disabile assistito abbia un handicap grave riconosciuto dalla Legge 104 articolo 3 comma 3. Qualora l’assistito fosse un parente o affine di secondo grado convivente, per essere considerati caregiver occorrerà che i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compito 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
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