Quando il proprietario di un immobile appartenente ad un condominio muore senza lasciare eredi, chi corrisponde gli eventuali oneri condominiali rimasti in sospeso?
Sappiamo che il proprietario di un immobile incluso all’interno di un condominio è tenuto a contribuire alle spese relative alle parti comuni dello stabile in proporzione al valore definito “millesimale” della sua proprietà. Ora però poniamo il caso che il proprietario venga a mancare quando pendano su di lui oneri condominiali rimasti in sospeso e domandiamoci: chi provvederà quindi alla copertura di quegli oneri?
Ebbene, in base alla legge, quando subentrano eredi al defunto, se al proprietario risultavano oneri condominiali inadempiuti prima del decesso, saranno poi questi a doverli saldare. Tra le loro obbligazioni, infatti, rientrano a pieno titolo anche i debiti condominiali, che si trasmettono in base alla quota ereditaria ottenuta in via definita “parziaria” (ovvero: ciascun erede, se il proprietario ne aveva indicato più di uno, è tenuto a corrispondere solo la parte corrispondente alla propria percentuale di eredità).
Cosa succede però nel caso in cui non vi siano eredi? O, ancora, nel caso in cui gli eredi decidano di rifiutare l’eredità? In questi casi, come può l’amministratore del condominio evitare che i debiti ancora pendenti restino scoperti a discapito dello stabile e degli altri condòmini? Ebbene, in questi casi è possibile nominare un curatore dell’eredità giacente: scopriamo di cosa si tratta.
Come nominare il curatore dell’eredità giacente
In assenza di eredi, quindi, l’amministratore può risolvere il problema dell’ammanco derivato dai debiti mantenuti dal proprietario dell’immobile fino al suo decesso rivolgendosi al Tribunale che segue le pratiche di successione in questione. Presso il tribunale, può quindi avanzare un ricorso per nominare la figura del curatore dell’eredità giacente.
Una volta che il tribunale avrà incaricato il curatore, questi sarà dunque tenuto ad amministrare il patrimonio ereditario del defunto, esercitando operazioni sia di tipo conservativo sia di tipo dispositivo: tra queste ultime operazioni, è incluso anche l’obbligo di saldare i debiti rimasti in sospeso. Il curatore, quindi, potrà saldare i debiti in base alla consistenza del patrimonio ereditario che si è trovato ad amministrare.
Da ultimo, in quanto agli eredi, per subentrare al proprietario defunto hanno tempo 60 giorni per comunicare in forma scritta all’amministratore le variazioni sopraggiunte. E se per mancanza di eredi, o per inadempienza o inerzia di questi, non dovesse pervenire alcuna comunicazione entro i tempi di legge, sarà l’amministratore di condomio ad attivarsi per ottenere le informazioni necessarie e trasmetterle poi, a seguito della sua eventuale nomina, al curatore incaricato.