Cosa prevede la legge in caso di ferie non godute? Ecco quello che è indicato nell’ordinamento italiano e quando sono previsti risarcimenti
Un periodo di ferie per chi è assunto presso un’azienda non è solo sacrosanto ma è un obbligo di legge. Ogni datore di lavoro è infatti tenuto a prevedere uno specifico periodo di stop dall’attività lavorativa per i suoi dipendenti, ma cosa prevede la normativa in caso di ferie non dovute? E quando l’ordinamento italiano prevede risarcimenti?
La questione va inquadrata in un’ottica più ampia, ovvero europea, e fa capo anche a due sentenze, una della Corte di Giustizia Ue ed una della Corte di Cassazione. La prima ha portato al risarcimento dei lavoratori per ferie saltate a causa della malattia, mentre in seguito alla seconda è prevista, per le imprese la deduzione delle ferie versate, poiché considerate costi di esercizio.
Ferie non godute, cosa prevede la legge italiana
Per quanto riguarda le leggi italiane, come previsto dalla riforma ex DLgs. n.66/03 (entrato in vigore il 29 aprile 2003 le ferie non godute non prevedono nei casi consueti monetizzazione, questo perché vi deve essere, per qualsiasi attività lavorativa, un periodo dedicato al ritempramento delle energie psico-fisiche del lavoratore e questo principio ha una valenza prioritaria. Esiste però una condizione che prevede che qualora non si riesca, entro un tempo utile per la rigenerazione delle energie, a recuperare il riposo settimanale verrà ad inquadrarsi una forma di stress nota come species di un genus che comporta la violazione di due articoli, il 32 ed il 41 della Carta Fondamentale.
Si verrà a concretizzare un fenomeno di ‘danno da usura fisica’. Ci troviamo dinnanzi a quello che viene considerato la conseguenza dell’inadempimento all’obbligo, da parte del datore di lavoro, di garantire la sicurezza ai suoi dipendenti. Questo anche nel caso in cui il lavoratore stesso dia il suo ‘ok’ alla rinuncia al godimento delle ferie. Premesso dunque che le ferie rappresentino un diritto irrinunciabile e tutelato dalla Costituzione, cosa succede invece qualora il lavoratore non riesca a godere del periodo di ferie alle quali annualmente ha diritto?
Potrebbe ad esempio accadere a seguito di malattia che sopraggiunge poco prima dell’inizio delle ferie. In questo caso dovrà essere seguita la normale prassi comunicando all’azienda l’assenza, sottoponendosi ad una visita medica per accertare la malattia ed inviando all’Inps il certificato di malattia. Ne conseguirà l’entrata ufficiale in malattia e solo alla fine del periodo indicato sul certificato potrà iniziare le ferie.
Malattia durante le ferie e ferie non godute per rapporto di lavoro interrotto
L’iter va seguito anche qualora la malattia sopraggiunga durante le ferie ma in questo caso potrà essere richiesta l’interruzione delle ferie, da convertire in malattia. Al termine della malattia il dipendente potrà proseguire le ferie fino alla riapertura dell’azienda recuperando i giorni persi in un secondo momento, come previsto dal suo diritto alle ferie.
In altri casi il lavoratore può richiedere l’adempimento tardivo, che può avvenire anche molto tempo dopo la maturazione delle ferie. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere all’adempimento tardivo in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, allora l’ex lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva ovvero ad una somma che corrisponde alla retribuzione sulla base del numero di giorni di ferie non goduti.