Sapevi che ci sono diversi tipi di danni subiti che si possono portare in tribunale? Ecco tutti i possibili casi.
Quando avviene un incidente l’infortunato ha diritto a un risarcimento, che viene in genere richiesto sul posto. Questo, però, mette insieme al danno economico anche quello morale, biologico ed esistenziale, che la giurisprudenza ha catalogato individualmente con definizioni differenti per ognuno. Sapere a cosa corrispondono può essere un vantaggio nella richiesta di risarcimento.
Il danno biologico è quello più semplice: è il danno subito alla salute in seguito a un fatto illecito altrui, doloso o colposo. Stiamo parlando di lesioni dell’integrità psicofisica, come la perdita di mobilità di un arto in seguito a un incidente, e questo viene riconosciuto a prescindere dalle conseguenze lesive che hanno sull’efficienza lavorativa del soggetto.
Il danno morale, invece, riguarda il dolore e le sofferenze del soggetto in seguito al fatto illecito. Stiamo parlando, quindi, della sofferenza psicologica del danneggiato. In questi casi si parla di danno morale soggettivo, e può esistere anche in assenza di danno biologico.
Infine c’è il danno esistenziale, che è un tipo di danno che sconvolge la vita quotidiana della vittima, come per esempio soffrire ustioni che danneggiano irrimediabilmente l’aspetto dello sfortunato. Questi danni cambiano per sempre la vita del soggetto in un modo o nell’altro.
Danno biologico, morale ed esistenziale: cosa dice la giurisprudenza
Mentre queste ramificazioni esistono, la giurisprudenza ha dimostrato di non amare questa frammentazione, e al fine di evitare duplicazioni di risarcimento tende a richiedere un unico risarcimento sotto voce di danno non patrimoniale, che in genere corrisponde al danno biologico. Questo si porta spesso dietro il danno morale, che tende a far parte dello stesso danno subito, e sotto questo punto di vista la semplificazione è comprensibile.
Quello che però non è detto è che il danno biologico ricopra le conseguenze a lungo termine del danno esistenziale, che comporta un cambiamento di vita per il danneggiato. Questo potrebbe, quindi, dover essere liquidato autonomamente rispetto a quello biologico. In questo caso sarà il giudice a valutare la situazione ed eventualmente scegliere che tipo di risarcimento richiedere.
La Corte di Cassazione spiega che, anche se la maggior parte dei casi vengono risolti sulla base del danno biologico, questo non vuol dire che il caso non possa essere risolto in base ad altri tipi di danno. Se il giudice decide di non applicare risarcimenti in base a criteri “ad personam” è obbligato a spiegare il perché, per evitare disparità di trattamento in base al contesto.