Il Consiglio di Stato estende l’esenzione del ticket sanitario anche ai cittadini inoccupati dopo i quesiti sollevati dal Ministero della Salute.
Il pagamento del ticket sanitario non è obbligatorio per tutti ma sono previste delle esenzioni. Per esempio per chi è affetto da malattie rare, presenta una percentuale di invalidità alta o risulta disoccupato. Fino a poco tempo fa c’era però una distinzione fra disoccupati e inoccupati che escludeva la seconda categoria, come riportato nel d.lgs. n. 150/2015.
La differenza alla base è che l’inoccupazione è lo stato di chi non ha mai svolto attività lavorativa ed è ancora in attesa del primo impiego. Una differenza che però sembrava essere sparita già nel testo di una nota risalente al 16 novembre 2021. Qui infatti si sosteneva che dovesse considerarsi disoccupato sia chi avesse perso la propria occupazione sia chi non avesse mai intrapreso un rapporto di lavoro.
La conferma definitiva è stata fornita dal Consiglio di Stato in seguito a una richiesta di chiarimento da parte del Ministero della Salute. Tutte le regioni devono dunque accogliere le richieste per l’esenzione dal ticket da parte degli inoccupati come se a presentarle fossero cittadini in stato di disoccupazione. I criteri da applicare per l’idoneità sono i medesimi.
Per presentare la richiesta serve che il cittadino risulti già iscritto negli elenchi del Centro per l’impiego della propria Sezione Circoscrizionale. In più deve dare immediata disponibilità a intraprendere un’attività lavorativa non appena si presenti un’occasione. Nel momento in cui ottiene un impiego deve comunicarlo in modo tempestivo così che gli sia tolta.
La documentazione che dimostra l’iscrizione al Centro per l’Impiego deve essere esibita e verificata dall’ASL di competenza per ottenere l’esenzione. Diversamente da chi non paga il ticket sanitario per ragioni socio-economiche infatti il certificato non si può scaricare dal portale Sanità della Regione di residenza.
Una volta ottenuta l’esenzione fornita sotto forma di un apposito attestato da presentare scade il 31 marzo dell’anno successivo. Il primo aprile infatti l’Agenzia delle Entrate aggiorna i dati e chi è ancora disoccupato o inoccupato deve fare nuovamente la richiesta all’ASL.
In caso non si abbia la documentazione da presentare si può comunque compilare il modulo per l’autocertificazione scegliendo quello con il codice E02. Tale classificaizone riguarda inoccupati e disoccupati con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, limite che in presenza del coniuge sale a 11.362,05 euro.
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