Esiste un trattamento economico di tipo previdenziale che, in caso di decesso di un coniuge o famigliare stretto, spetti ai parenti superstiti? Scopriamolo insieme.
Viene definito istituto previdenziale e tanto in passato quanto oggi ricopre un ruolo di importanza fondamentale per il sostegno economico di coniugi o stretti famigliari divenuti vedovi. L’istituto prende il nome di pensione di reversibilità o di pensione indiretta e consiste nel riconoscere un trattamento economico di natura previdenziale quando il coniuge, o un famigliare stretto, viene a mancare.
Tanto la condizione lavorativa quanto la condizione del pensionamento possono godere del trattamento. Nel caso il nostro caro sia mancato dopo essere andato in pensione, l’istituto prende il nome di pensione di reversibilità. Nel caso il nostro caro sia deceduto prima di andare in pensione, il coniuge superstite o famigliare stretto ha diritto invece alla pensione indiretta. Ciò, tuttavia, nel caso il defunto avesse maturato 15 anni di anzianità contributiva e 5 di anzianità assicurativa, dei quali 3 anni almeno si riferiscano al quinquennio precedente alla data di decesso.
Il trattamento viene valutato, gestito ed erogato dall’INPS e, per ottenerlo, è necessario dimostrare l’esistenza del rapporto matrimoniale con il coniuge defunto. Il requisito della convivenza a carico del coniuge defunto non è necessario per il coniuge superstite, mentre lo è per gli altri famigliari. In quanto alla convivenza di fatto, invece, ad oggi la condizione non viene equiparata a quella del matrimonio, dunque non può beneficiare dell’istituto.
Per calcolare l’ammontare del trattamento da versare al coniuge o famigliare stretto superstite, l’INPS considerare tre tipi di nuclei famigliari: nel primo caso, se il trattamento è destinato al coniuge senza figli, ammonta al 60% della pensione che sarebbe spettata al defunto; nel secondo, se il nucleo è composto dal coniuge superstite e da un figlio, all’80%; nel terzo caso, infine, di coniuge superstite e due o più figli, al 100%.
Per avanzare la domanda di ottenimento della pensione di reversibilità o indiretta, occorre visitare la sezione dedicata sul sito istituzionale dell’INPS e procedere per via telematica. Ciò può essere effettuato in autonomia tramite internet, accedendo al proprio profilo previdenziale online tramite SPID, CIE o carta nazionale dei servizi; tramite telefono contattando il numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile; o fisicamente e ricevendo assistenza presso i patronati e gli enti abilitati presenti sul territorio.
Inoltre, il trattamento può essere ridotto del 25%, 40% e 50% se il beneficiario supera i limiti di reddito rispettivamente di 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo FpId e non ha a carico figli minori, studenti o inabili. In caso, invece, di separazione o divorzio, generalmente il diritto al trattamento viene mantenuto, anche se la disciplina in materia in caso di sopraggiunto nuovo matrimonio può contenere eccezioni specifiche da valutare caso per caso insieme all’INPS.
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