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Acquisto auto con legge 104 in eredità: cosa succede se si vende prima dei 2 anni? La risposta arriva direttamente dal Fisco

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Marina Nardone

Cosa accade se si va a vendere, prima di 2 anni, un’auto con legge 104 in eredità? Ecco cosa si deve sapere.

L’agenzia delle Entrate ha voluto fa chiarezza sulla questione attraverso la risoluzione 136/E del 28 maggio dopo che un contribuente aveva innalzato la questione. Quest ultimo, afferma che la madre defunta gli aveva lasciato in eredità un’auto acquistata con l’aliquota ridotta al 4% poiché era portatrice di handicap.

Coosa accade se si vuole vendere un'auto dopo la morte della madre disabile
Vendere auto acquistata con l’aliquota al 4%-Ilovetrading.it

La risposta è stata data dopo aver preso sotto esame la legge introdotta dalla Finanziaria 2007, in cui ci sono dei limiti al beneficio fiscale riservato ai disabili che hanno la possibilità di comprare un veicolo andando a versa l’Iva al 4% e non al 20%.

La risposta del Fisco sulla questione

Coloro che ricevono un’auto in eredità acquistata con il beneficio dell’Iva che in genere viene data ai disabili, ha la possibilità di procedere alla rivendita del mezzo a patto che siano passati due anni da quando è stato effettuato l’acquisto.

Cosa accade se si vuole vendere un'auto dopo la morte della madre disabile
Auto acquistata con l’Iva al 4%- Ilovetrading.it

Tutto ciò accade anche senza essere costretti ad aggiungere la differenza di imposta in base a ciò che prevedere l’articolo 1, comma 37, legge 296/2006 della Finanziaria 2007.

Il principio della norma risulta essere anti elusivo. Per far in modo che si vada ad usufruire in maniera impropria di questa agevolazione, è importante prendere sotto esame il comma 37 in cui si va a stabilire che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse”.

Quindi, dopo aver preso sotto esame l’articolo vediamo che non è presente nessuna incertezza, né tantomeno accordo pieno nella risposta che l’Amministrazione all’interpello ha fornito. All’epoca l’auto è stata acquista senza nessun fine elusivo ma per essere usata a tutti gli effetti dalla madre disabile. Inoltre è bene aggiungere che  il trasferimento della proprietà del veicolo non è accaduto per volere dell’acquirente ma a seguito della sua morte.

Invece, il comma 37 viene applicato solo nel caso in cui si parla di passaggi di proprietà tra due persone ancora in vita. Inoltre, anche la vendita successiva dell’erede non fa parte della disposizione antielusiva che si basa sulle condizioni alla cessione anticipata dello stesso acquirente.

Concludendo, basandosi su questa particolare circostanza, non vi è nessun requisito che stabilisce che l’acquisto è stato fatto per fini elusivi e che l’erede ha la possibilità di cedere il mezzo senza essere costretto all’integrazione dell’Iva.

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