Rinuncia all’eredità e polizza vita: implicazioni della rappresentazione. Una scelta cruciale e le conseguenze sulla polizza vita.
La questione di chi benefici in caso di rinuncia all’eredità da parte del beneficiario di una polizza vita è stata recentemente affrontata dalla Cassazione. Questo aspetto solleva interrogativi sulla cosiddetta “rappresentazione” prevista dal codice civile, la quale si applica quando un erede muore prima del defunto o decide di rinunciare all’eredità.
La domanda cruciale è la seguente: se un figlio rinuncia all’eredità, chi riceve l’indennizzo della polizza vita precedentemente stipulata dal defunto a suo favore? La risposta si basa sulla legge italiana e su recenti pronunce giuridiche.
Quando il contraente di una polizza vita designa genericamente i suoi “eredi legittimi in parti uguali” come beneficiari e muore senza testamento, chi riceve l’indennizzo? Secondo un’ordinanza della Cassazione (n. 24951/2023), coloro che sono chiamati a ereditare per rappresentazione ne beneficiano. Questo concetto si applica principalmente ai discendenti dei figli o fratelli del defunto, nel caso in cui il genitore o il fratello non abbia potuto o non abbia voluto accettare l’eredità.
Ripartizione dell’indennizzo e meccanismo di rappresentazione: cosa ha detto la Cassazione
Come già stabilito da pronunce precedenti della Cassazione (sentenza n. 11421/2021), la designazione generica degli “eredi” come beneficiari della polizza vita comporta una distribuzione dell’indennizzo che non segue le regole della successione ereditaria. Invece, ciascun beneficiario riceve una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Se uno dei beneficiari muore prima del contraente dell’assicurazione sulla vita, la somma dovuta dall’assicuratore sarà destinata agli eredi del beneficiario premorto, proporzionalmente alla quota di eredità che spettava a quest’ultimo.
Nel caso in cui l’erede legittimo sia un figlio o un fratello del defunto che rinuncia all’eredità, i suoi discendenti subentrano in base al meccanismo della rappresentazione nella quota dell’indennizzo assicurativo che sarebbe stata destinata al genitore o fratello. Secondo la Cassazione, gli interessi a favore dei beneficiari iniziano a decorrere dal momento in cui inizia la successione del contraente, considerando il credito come liquidato ed esigibile.
In sintesi, nel contratto di assicurazione sulla vita, la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari implica l’inclusione anche degli eredi per rappresentazione. Questa scelta comporta che ciascun beneficiario abbia diritto agli interessi corrispondenti fin dalla morte del contraente. La recente pronuncia della Cassazione fornisce importanti chiavi interpretative per comprendere le dinamiche complesse che si innescano in caso di rinuncia all’eredità e di benefici legati alle polizze vita.