In caso di revisione, scadenza o revoca della richiesta o della prestazione, gli invalidi possono ripresentare la domanda d’invalidità. Ecco come funziona l’iter.
Succede spesso che l’invalido civile ottenga un esito sfavorevole alla visita di revisione. Per poter recuperare la prestazione, di solito si sfrutta il ricorso al giudice per rivendicare la permanenza del requisito sanitario e il ripristino del beneficio. Ma in realtà è anche possibile presentare una nuova domanda amministrativa.
Ma quali sono i casi in cui la domanda sospesa o annullata può essere ripresentata? E a chi rivolgersi per poter inoltrare la nuova domanda? Com’è noto, a partire dal 2010, le domande per il riconoscimento di invalidità, cecità e sordità civile, dell’handicap e della disabilità non vanno più presentate all’ASL ma all’INPS.
Ogni presentazione della domanda d’invalidità civile segue un iter preciso, articolato in fase sanitaria e fase amministrativa. Nella prima fase si accerta il grado di invalidità civile, poi, nella seguente fase, si attua una verifica dei requisiti amministrativi per la concessione dei benefici riservati ai cittadini invalidi.
Con la fase sanitaria si ha il rilascio del certificato medico introduttivo, redatto dal proprio medico curante: il documento che attesta le infermità invalidanti. Il certificato va trasmesso all’INPS e dura 90 giorni. Quindi, se l’interessato non completa la domanda, inoltrandola all’INPS, entro i tre mesi, la richiesta è destinata a bloccarsi.
Ci si chiede dunque se in questo caso è possibile presentare una nuova domanda per l’invalidità civile. E, soprattutto, dopo quanto. L’ultima legge sull’argomento (quella del 2009) dice che non è possibile presentare una nuova domanda, se la procedura della prima domanda è ancora in corso. C’è solo un’eccezione relativa alle domande di aggravamento previste dalla legge numero 80 del 2006.
Nuova domanda all’INPS per l’invalidità: quando è possobile presentarla
In pratica, solo quando la procedura della prima domanda sarà terminata (o, in alternativa, al termine del ricorso giudiziario), il richiedente potrà presentare una nuova domanda per l’invalidità civile. Se, invece, entro 90 giorni, l’interessato avrà inviato all’INPS la domanda per l’invalidità civile, ci sarà una convocazione presso la ASL del Comune di residenza, per la visita di controllo.
Questa visita si verifica di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (per le visite ordinarie). I giorni di attesa scendono a 15 giorni, nei casi di una patologia oncologica.
Se l’interessato non si presenta alla visita di controllo, per la seconda volta di fila, senza fornire una valida motivazione, l’INPS fa decadere la domanda per l’invalidità civile. Una volta decaduta la domanda, l’interessato potrà far partire una nuova domanda per l’invalidità civile, ripartendo dal primo step. Certificato introduttivo in mano, dovrà inoltrarlo di nuovo all’INPS, per la convocazione per la visita medica.