Cosa prevede la normativa riguardo al calcolo delle dimissioni? Come bisogna considerare le ferie, i permessi ed i festivi? Scopriamolo insieme.
Quest’anno è subentrata una nuova procedura per la presentazione delle dimissioni in ambito lavorativo. Dunque cosa cambia in termini di preavviso (in caso di dimissioni volontarie), di date, di termini e di scadenze? Ed è possibile, ed eventualmente in che modo, presentarle anche per via telematica, utilizzando strumenti informatici online?
Ebbene, cerchiamo di fare chiarezza. E partiamo da un aspetto tanto basico quanto fondamentale: preavviso e dimissioni sono due azioni distinte e a sé stanti. Dunque le date relative a ciascuna di esse non possono coincidere, bensì sono differenti. La data delle dimissioni rappresenta, infatti, il giorno immediatamente successivo all’ultima prestazione lavorativa effettuata ed è questa la data da indicare nel modulo.
Ed ecco dunque che in molti è sorto un dubbio: cosa succede se la data delle dimissioni coincide con un giorno festivo? Va indicato ugualmente, oppure bisogna fare riferimento alla prima data utile in cui l’attività in questione, ovvero il nostro ormai ex-impiego, ritorni in esercizio? Ad esempio: se mi dimetto dalla mia posizione il Venerdì e l’attività chiude i battenti durante il fine settimana, devo indicare il giorno di Sabato oppure il Lunedì successivo?
Il calcolo dei festivi, dei permessi e delle ferie e la procedura online
Ebbene, in caso di qualsiasi dubbio, consideriamo come punto di riferimento imprescindibile il nostro Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL): in esso, infatti, possono essere contenute clausole e norme specifiche e particolari relative all’inquadramento del nostro impiego. Tuttavia, in assenza indicazioni, il conteggio dei giorni va effettuato per ordine cronologico consecutivo.
Quindi, nel caso menzionato, dovremo indicare sul modulo il giorno di Sabato, anche se festivo. In termini di preavviso, l’arco di tempo varia in base a numerosi parametri come la tipologia di contratto, il grado professionale di classificazione del lavoratore ed il livello di anzianità. Dunque in alcuni casi possono essere sufficienti 7 giorni, in altri – ad esempio – anche 120. Anche per questo è essenziale consultare il proprio CCNL.
In caso di ferie e permessi, invece, se questi ricadono all’interno del periodo di preavviso, le leggi prevedono che la data del termine del rapporto slitti dello stesso numero di giorni di assenza goduti. Infine, la novità forse più significativa: se la risoluzione è consensuale e le dimissioni sono di tipo volontario e per giusta causa, l’unico modo per effettuare le procedure diventa attraverso il web (fatte salve alcune categorie di lavoratori che vengono elencate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) consultando il portale “Cliclavoro” messo a disposizione da parte del Ministero.