La normativa, così come interpretata dalle circolari dell’INPS e poi modificata dalle sentenze della Cassazione, determina chi può assistere un disabile per la 104.
Detta in altro modo, ai sensi della Legge 104, solo alcuni soggetti possono essere definiti caregiver e quindi godere dei permessi (congedi) e dalle esenzioni previste dalla normativa. Legge 104 permette infatti al disabile di usufruire di vari aiuti, declinati attraverso agevolazioni socio-sanitarie, lavorative e fiscali. E permessi e agevolazioni simili sono concesse a chi assiste tale disabile.
Non è sempre chiaro, però, se il titolare della 104, può scegliere da chi farsi assistere. La persona che assiste, detta cargiver, è il referente indicato per l’assistenza del soggetto sostenuto dalla legge. Ed è per questo un termine fondamentale a livello legale, fiscale e sociale.
Con il temine Legge 104 si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per isolare i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992). La norma ha la funzione di assicurare adeguato sostegno, sia agli individui disabili sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.
Legge 104: chi può assistere il disabile?
La questione è risolta dalla circolare numero 90/2007. Tale comunicazione rivela che la persona con disabilità in situazione di gravità “può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge“.
E, come indicato dalla normativa, la persona con disabilità può altresì scegliere più di una persona. Per la legge, infatti, non esiste più la figura del referente unico. La circolare citata spiega anche la questione dell’allargamento dei benefici a parenti e affini di terzo grado della persona con disabilità. Ovvero: zii, nipoti in quanto figli di fratelli e sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta. In pratica, sono affini di terzo grado anche zii acquisiti e nipoti acquisiti.
Cancellato il termine del referente unico, c’è stata poi anche l’apertura per i congedi alle coppie di fatto. E non è stato facile arrivarci: se non ci fosse stata una direttiva UE, probabilmente in Italia i conviventi sarebbero ancora in difficoltà sulla questione.
Altre novità non sempre note riguardano il fatto che la persona con disabilità grave che convive con familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario può farsi assistere anche da un parente avente diritto che ha una occupazione. Inoltre, questa assistenza non deve essere necessariamente quotidiana. Deve, però, comunque assumere i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.