Come funziona l’accompagnamento senza la Legge 104? Ecco cosa prevede la normativa vigente e in che modo le due misure sono collegate.
L’indennità di accompagnamento è un aiuto economico fornito dallo Stato e dalle istituzioni locali, la Legge 104 concerne invece delle agevolazioni alle persone cui è stato riconosciuto l’handicap. In generale, ciò che chiamiamo impropriamente “accompagnamento” è dunque una prestazione economica erogata a domanda, a favore di soggetti con difficoltà a deambulare o nel compiere gli atti quotidiani della vita.
A chi spetta? L’indennità, secondo la normativa aggiornata dell’INPS, può essere richiesta da tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari, purché residenti in forma stabile in Italia. E l’agevolazione è sempre indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Spesso si tende a confondere l’accompagnamento con le agevolazioni dovute alla Legge 104, e questo in perché molti casi questi aiuti vengono riconosciuti assieme. Ma di fatto è sempre possibile ottenere l’indennità di accompagnamento senza 104.
Ottenere l’accompagnamento senza la Legge 104
Sul sito dell’INPS si legge che l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica dedicata agli invalidi civili totali, con inabilità al 100%, a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Soggetti per i quali è stata accertata l’incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Tale indennità viene erogata per dodici mesi l’anno, senza tredicesima. L’importo, aggiornato al 2023, è di 527,16 euro. L’accompagnamento ricalca il comma 3 della Legge 104, ma solo apparentemente.
In pratica, Legge 104 e indennità di accompagnamento sono due cose distinte. E la principale differenza sta nel fatto che invalidità e disabilità (o handicap) rappresentano condizioni diverse e implicano quindi richieste mediche e burocratiche differenti.
Per poter agire con la domanda amministrativa e fare richiesta dell’indennità accompagnamento, è necessario recarsi dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico (tramite un accertamento sanitario). Al certificato va allegato il codice identificativo.
La domanda deve essere depositata telematicamente sul sito dell’INPS, con il codice PIN dell’Istituto. Si deve seguire il percorso Servizi on line-Servizi per il cittadino-Invalidità civile. Qui si trova la pagina per l’invio della domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In alternativa si può procedere attraverso gli enti di patronato.
Dal luglio 2009, a eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, è fatto divieto di presentare una nuova domanda amministrativa quando è ancora in corso l’iter di quella precedentemente presentata, oppure c’è in ballo un ricorso giudiziario.