Il prelievo forzoso sui conti correnti di coloro che hanno debiti con il fisco è stata una misura molto discussa: come stanno le cose ora?
Durante lo scorso Luglio si è molto discusso in Parlamento sulla possibilità che l’Agenzia delle Entrate potesse operare un prelievo dai conti correnti dei cittadini debitori, mettendo letteralmente le “mani in tasca” a milioni di italiani che hanno debiti con il fisco.
Naturalmente la misura proposta dal governo aveva lo scopo di combattere l’evasione fiscale con metodi decisi ma ha incontrato la ferma opposizione dei partiti di opposizione, alla fine di Luglio e dopo molte discussioni in merito, la norma è stata leggermente modificata.
Una delle novità che era necessario introdurre per attuare questo particolare procedimento consisteva nel concedere all’Agenzia delle Entrate la possibilità di conoscere quanti soldi ogni debitore aveva effettivamente sul proprio conto.
Sulla base di questa informazione l’Agenzia avrebbe poi valutato la possibilità di prelevare quanto l’evasore era tenuto a pagare al fisco. Sapere quanti soldi sono presenti su un conto permette di prelevare quantità di denaro ragionevoli e proporzionate all’effettivo reddito del debitore, evitando di prosciugare un conto oppure di tentare prelievi su conti privi di contante.
Il problema è che la diffusione di informazioni strettamente personali come l’ammontare del deposito sul proprio conto corrente non è un comportamento che si possa prendere alla leggera. Per questo motivo è stata richiesta la tutela del debitore, che cioè ha il diritto di non diffondere informazioni riservate sulle proprie condizioni economiche.
Dopo aver preso atto dell’impossibilità di procedere direttamente al prelievo forzoso sui conti correnti dei debitori del fisco, il Governo ha modificato norma della Legge Delega sulla Riforma fiscale. Attualmente l’articolo 16, comma 1, lettera d punto 3 riporta che verranno messe in atto “razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.”
In pratica, il Governo si è trovato costretto a correggere il tiro: dal prelievo forzoso e contro la volontà dell’intestatario di un conto corrente si è passati a una più generica riforma delle procedure per recuperare il debito che gli evasori hanno contratto con il fisco.
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