È possibile usare il Bonus barriere architettoniche al 75% per lavori nei bagni. Ma la legge prevede il rispetto di determinate condizioni.
La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 31 dicembre 2025 la facoltà di accedere al cd. Bonus barriere architettoniche.
Il beneficio consiste in una detrazione in Dichiarazione dei Redditi del 75%, per il compimento di lavori edilizi finalizzati al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili già esistenti.
Sui materiali utilizzati per gli interventi, inoltre, si applica l’IVA agevolata al 4%, anche se l’interessato non è un soggetto disabile.
Possono usufruire del Bonus sia le persone fisiche sia le società, nel rispetto delle seguenti soglie di spesa:
I lavori per i quali è possibile ottenere la detrazione del 75% devono essere effettuati in edifici già esistenti e riguardano, per esempio, la rimozione di scalini, rampe, porte eccessivamente strette oppure la costruzione di sussidi, come scivoli, ascensori, montascale, pedane elevatrici. Nell’ipotesi di sostituzione di impianti già esistenti, il Bonus si estende alle spese di smaltimento e bonifica dei vecchi materiali.
Il Bonus barriere architettoniche, inoltre, è una delle poche agevolazioni a consentire ancora la scelta tra la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La detrazione del 75% è suddivisa, in Dichiarazione dei Redditi, in 5 rate annue di uguale importo. A chiarirlo è la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per ristrutturare il bagno. In particolare, possono essere compiuti interventi di adeguamento dei servizi igienici, per agevolare la manovrabilità ai disabili, oppure di ricollocamento dell’altezza di maniglie e appoggi o relativi alla sagomatura delle finestre.
I lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei bagni, tuttavia, sono consentiti solo a determinate condizioni. Affinché si possa beneficiare della detrazione, infatti, è necessario che gli interventi rientrino in quelli elencati nel Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989.
Tale normativa stabilisce, per i bagni ma per le pavimentazioni in generale, di effettuare modifiche edilizie dirette all’agevolazione del percorso di un disabile su una sedia a rotelle. Per esempio, possono essere eliminati i gradini che ostacolano l’accesso ai locali.
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