Attenzione all’ipoteca giudiziale. Se non sapete come funziona e quando viene iscritta rischiate di perdere la casa.
Dei possibili provvedimenti emessi da un tribunale in grado di vincolare un immobile l’ipoteca giudiziale è uno di quelli a cui stare più attenti. Sapere come funziona e quando viene iscritta è il primo passo da fare per evitare di farsi portare via la casa.
L’ipoteca giudiziale è un provvedimento che deve essere applicato da un giudice a seguito di una sentenza di tribunale. Questa prevede un’ipoteca forzata su un bene immobiliare del contribuente. In generale si applica l’ipoteca giudiziale ogni qualvolta la vittima del provvedimento deve pagare una somma ingente per cui non ha la disponibilità di denaro liquido necessaria. In correzione di questo si applica l’ipoteca alla sua casa di proprietà, sempre secondo i limiti e le restrizioni previste dalla Legge.
Uno dei limiti è che l’ipoteca giudiziale non può mai essere applicata su un bene ereditario, neanche nel caso in cui le sentenze siano state pronunciate prima della morte del debitore, se l’eredità è accettata dal beneficiario di inventario o se si tratta di eredità giacente. In questo tipo di ipoteca il creditore ha la facoltà di indicare l’importo per cui è iscritta, tenendo conto dell’effettivo ammontare del proprio credito e dei limiti dell’estensione della garanzia agli interessi accessori. Inoltre sono nulle le iscrizioni a ipoteca degli immobili venduti dal debitore prima dell’iscrizione.
Quali sono i casi in cui si applica l’ipoteca giudiziale
Il primo caso in cui si applica questa disposizione è una sentenza di condanna del tribunale. Questa può essere una condanna da processo penale, amministrativo o civile, ma in ogni caso deve esserci di mezzo il pagamento di una somma di denaro come conseguenza del processo. L’ipoteca si applica anche in caso di condanna emessa all’estero o da enti giurisdizionali speciali e sono titolo idoneo anche le condanne a dare, fare o non fare. In questi casi la somma dell’iscrizione è determinata dal creditore. L’ipoteca può essere cancellata saldando il debito oppure nel caso la sentenza sia ribaltata dalla corte d’appello o dalla Cassazione.
Una seconda ipotesi di iscrizione dell’ipoteca giudiziale è quella del lodo arbitrale di condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente. Si considera titolo idoneo di ipoteca giudiziale anche il lodo arbitrale straniero a patto che, come quello in Italia, sia reso esecutivo.
Ipoteche iscritte per sentenze all’estero
Le sentenze che terminano con una ipoteca giudiziale emanate all’estero valgono per l’iscrizione in Italia solo se queste sono riconosciute dal nostro paese. In questo caso il riconoscimento passa attraverso l’attestazione della sentenza da parte delle autorità consolari circa l’autenticità della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto o che ne ha autenticato la sottoscrizione in base alle leggi del luogo.
Infine, nel caso di ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo il provvedimento deve essere esecutivo, anche in via provvisoria, in caso contrario l’iscrizione è annullata.