Sono cinque le categorie di contribuenti esentati dal pagamento del canone RAI: tra queste, anche i beneficiari della Legge 104. Facciamo chiarezza.
“Non guardo i canali della RAI ormai da anni, quindi non mi spetta di pagare il canone”. Quanti di noi lo avranno pensato? Ma è proprio così? Ebbene, la risposta è negativa: perché se si possiede un televisore, a prescindere dall’utilizzo che ne si fa siamo costretti a pagare il canone. E se non possediamo un televisore? Ecco che allora rientriamo in una delle cinque categorie di contribuenti che non devono pagare il canone RAI.
Quali sono le altre? Ebbene, oltre a chi non possiede un televisore in casa, anche le persone con più di 75 anni di età e con un reddito lordo annuale di massimo 8.000,00 Euro non lo devono pagare; e poi i funzionari o impiegati diplomatici, i militari di uno stato estero ed i disabili ricoverati presso una casa di riposo e tutelati dalla Legge 104.
E su questa Legge, in relazione all’obbligo di pagamento del canone RAI, è bene fare chiarezza: perché se un tempo prevedeva l’esenzione totale dalla tassa, oggi non più. Ed un disabile tutelato dalla Legge 104 che però che non soddisfi anche specifici altri requisiti per l’esenzione al pagamento del canone, se in possesso di un televisore è comunque obbligato a pagarlo. Approfondiamo più nello specifico.
I requisiti necessari all’esenzione per un disabile tutelato dalla Legge 104
Oggi, dunque, una persona disabile tutelata con la Legge 104 non è tenuta a pagare obbligatoriamente il canone RAI se, oltre alla disabilità, non possiede alcun tipo di apparecchio radiotelevisivo presso la propria abitazione, sia ricoverato presso una casa di riposo, abbia compiuto i 75 anni di età ed abbia un reddito inferiore al tetto di 8.000,00 Euro lordi all’anno.
Per poter essere riconosciuti legittimamente come persone esentabili, a pieno diritto dal pagamento del canone RAI, è necessario avanzare all’Agenzia delle Entrate una domanda precompilata: consta di tre pagine e può essere scaricata direttamente dal sito istituzionale dell’Agenzia.
Come indicato dall’Agenzia, infatti, “i contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchio televisivi in alcuna dimora, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando e inviando questo modello”, intitolato “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. La dichiarazione può essere compilata anche da un erede.