In che modo si effettua la divisione dei beni in comune? A chi bisogna rivolgersi? Ecco le risposte che state cercando.
Le famiglie con due coniugi che hanno la comunione dei beni ma anche chi deve partecipare ad un’eredità, può dover dividere i beni che sono in comune. Ma come si può fare?
Normalmente la divisione dei beni è un accordo tra le parti ma in caso di disaccordo il giudice deve intervenire per evitare che il diritto di una delle parti, venga leso.
Ci sono, in questo caso, due tipologie:
- Divisione giudiziale a domanda congiunta: prevede un accordo a monte che non preveda controversie di nessun tipo per quanto riguarda le quote ne altri motivi pregiudiziali;
- Divisione giudiziale ordinaria: si attiva quando una delle due parti non è d’accordo.
La divisione dei beni comuni
Si procede alla domanda congiunta quando le due parti sono in accordo per la divisione dei beni che hanno in comune, comprese le quote ma preferiscono chiedere ad un notaio o avvocato di seguire la pratica e le varie pratiche per poter dividere equamente i beni.
La domanda, viene richiesta congiuntamente al tribunale territoriale. Per quanto riguarda i beni immobili, il giudice, nomina un professionista, anche indicato dalle parti che a sua volta nomina un estimatore per poterne quantificare concretamente il valore. La divisione di immobili prevede che il ricorso debba essere trascritto. In caso un interessato non abbia trascritto il ricorso, l’avvocato o professionista incaricato, ritorna gli atti al giudice che dichiara la domanda inammissibile.
Il notaio o l’avvocato, quando ha sentito le parti, prepara il progetto di divisione o di vendita in caso di beni non divisibili e da conferma del decreto alle parti. In caso di non accordo, le parti possono fare opposizione alla vendita facendo ricorso in tribunale entro 30 giorni da quando si riceve l’avviso. In caso non ci siano opposizioni il professionista va a depositare in cancelleria il progetto. Il giudice, con decreto, dichiara che il progetto è esecutivo.
In caso di mancanza di accordo, inizialmente si deve provare a mediare obbligatoriamente con atto di citazione e nel caso non si riesca, le parti fanno domanda di divisione indipendentemente l’una dall’altra e ovviamente il tribunale di competenza è quello dove ci sono la maggior parte dei beni.
Sarà il giudice istruttore a iniziare le varie operazioni che riguardano la divisione o delega un notaio e anche qua si avvia il progetto. I coeredi, in caso di eredità possono anche richiedere la parte che gli spetta, in natura dei beni. In caso di beni immobili non suddivisibili, il giudice può assegnare l’intero bene ad una parte con l’obbligo da parte di questa di liquidare l’eccedenza all’altro assegnatario o agli altri assegnatari in caso siano più di uno. In caso di mancanza di consenso, l’immobile va all’asta e il denaro ricevuto, diviso tra le parti.
In caso il progetto venga seguito direttamente dal giudice istruttore, lo predispone direttamente e lo deposita nella cancelleria del Tribunale, fissando la data dell’udienza di riscossione con decreto. In mancanza di contestazioni, il giudice dichiara il progetto esecutivo mentre in caso di contestazioni, istruisce la causa e da sentenza nella quale decide se approvare o meno la divisione. Questa sentenza può essere impugnata.
In caso ci si affidi al notaio, i creditori e i condividenti devono essere avvisati almeno 5 giorni prima del giorno di inizio delle operazioni. Se ci sono contestazioni, il notaio scrive un verbale che poi trasmette al giudice istruttore che fissa un’udienza.