Vi sono possibilità per l’inquilino di evitare in extremis lo sfratto? Ecco che cosa deve fare secondo la legge per non lasciare l’immobile
Non è certamente piacevole ricevere un atto di intimazione allo sfatto da parte di un avvocato. Questo perché significa che il proprietario dell’abitazione ha deciso di agire per vie legali affinché l’inquilino lasci al più presto l’immobile, non avendo versato nei tempi previsti le mensilità o gli oneri accessori come le spese di ordinaria manutenzione e le spese condominiali.
Da parte dell’inquilino vi è, in casi come questo, la possibilità di riuscire, seppur in extremis, ad evitare lo sfratto e non dover lasciare casa? Insomma qual è il modo per far cambiare idea al proprietario di casa? Beh, semplicemente pagare.
Per evitare la pronuncia della convalida dello sfratto l’inquilino ha la possibilità, seppur fuori dai tempi, di versare le mensilità nonché le spese mancanti. Questo può avvenire prima o durante l’udienza o, in alternativa, può tentare di chiedere il cosiddetto termine di grazia. I momenti precisi per il pagamento sono nel periodo compreso tra la data di notificazione dell’intimazione e quella dell’udienza di comparizione in tribunale. Oppure nel corso dell’udienza di comparizione o, infine, entro un termine di grazia che deve però essere concesso dal giudice. In questi modi sarà possibile evitare lo sfratto.
La prima soluzione è legata a ciò che il proprietario intende fare. Qualora decida di non presentarsi all’udienza verrà dichiarata dal giudice l’estinzione della procedura, con risoluzione della questione. Altrimenti potrebbe dare atto dell’avvenuto pagamento insistendo comunque per la chiusura del contratto e l’uscita di casa dell’inquilino. In questo caso non verrà convalidato lo sfratto dal giudice che invece andrà a determinare invece, con sentenza, la risoluzione del contratto.
Se il proprietario insiste per la convalida dello sfratto a causa di pagamento inesatto/incompleto il giudice potrà convalidare lo sfratto se l’inquilino non comparisse in udienza. Oppure pronunciare l’ordinanza di rilascio dell’immobile se l’inquilino si presentasse.
Pagare durante l’udienza è possibile qualora la controversia non sia riferita ad un contratto di locazione ad uso abitativo e l’intimato non sia già stato ammesso in precedenza a questa possibilità (il massimo è di tre volte in un quadriennio). Il procedimento viene dichiarato estinto se l’inquilino paga le somme liquidate integralmente. altrimenti il giudice dispone la trasformazione del rito da speciale a ordinario locatizio e si prosegue con l’accertamento della gravità dell’inadempimento.
Infine la facoltà di ottenere un termine di grazia per sanare la morosità è possibile solo se la controversia riguarda un contatto di locazione abitativa; e se l’inquilino versa in stato di difficoltà specificamente provato. Solitamente il termine assegnato dal giudice per saldare le somme dovute è non superiore ai 90 giorni.
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