La suddivisione dei beni del coniuge facenti parte dell’eredità segue regole differenti a seconda del regime patrimoniale.
La regola fondamentale per la suddivisione dell’eredità tra coniugi è il regime patrimoniale adottato.
Alla morte di un soggetto, tutti i suoi beni rientrano nell’eredità. Cosa succede se il defunto era sposato in regime di comunione dei beni?
Nell’eredità rientra solo il 50% del patrimonio, mentre la quota restante è del coniuge superstite.
Nell’ipotesi di separazione dei beni, invece, la quota spettante al superstite viene calcolata su tutto il patrimonio.
Un aspetto controverso è quello riguardante i beni che il defunto ha acquistato prima di contrarre matrimonio. Essi, infatti, non fanno parte del regime di comunione.
La legge stabilisce quali sono i beni che non rientrano mai nella comunione. Si tratta di quelli:
I beni appena elencati, indipendentemente dal regime patrimoniale deciso dai coniugi, rientrano sempre nell’eredità e, quindi, devono essere suddivisi tra tutti gli eredi (a meno che la normativa non preveda eccezioni).
Abbiamo specificato che i beni acquistati dal coniuge defunto prima del matrimonio fanno parte dell’asse ereditario e, quindi, vengono ripartiti tra gli eredi a seconda della quota spettante.
Ma come viene suddivisa l’eredità? La quota di ogni erede è quella stabilita dal testamento oppure, in caso di eredi legittimi, dalle norme del Codice Civile.
Ciascun erede può ricevere i beni a seconda del rapporto con il defunto, anche quelli acquisiti prima del matrimonio. È essenziale rispettare tutte le norme previste per gli eredi legittimi, altrimenti possono agire in giudizio per ottenere la parte di patrimonio a cui hanno diritto.
Se, invece, c’è un erede universale, non sorgono problemi di suddivisione.
Tramite il testamento, possono essere scelti anche dei legatari, a cui riservare dei beni specifici.
Un’ipotesi particolare è quella della casa coniugale, il cui diritto d’uso spetterebbe al coniuge superstite. A quest’ultimo, infatti, va la casa comprensiva di mobili e arredamento.
Il diritto di abitazione, tuttavia, non ha ripercussioni negative sulle quote spettanti agli altri eredi.
Anche qualora la casa vada riservata ad altri aventi diritto, il coniuge ha sempre il diritto di abitarvi.
Questo vuol dire che, nella pratica, il diritto di abitazione può ostacolare il godimento del bene agli altri eredi, pur non modificandone l’asse ereditario.
È opportuno specificare, infine, che il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite è indipendente dal regime patrimoniale adottato.
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