Se a lavoro subisci continue persecuzioni si chiama mobbing e hai diritto a un risarcimento dal tuo datore.
Se a lavoro sei vittima di insulti, dispetti e altri comportamenti poco rispettosi da parte del datore di lavoro e dei tuoi colleghi, sei vittima di mobbing. Questo fenomeno è come un bullismo sul luogo di lavoro e a lungo andare deteriora il rendimento lavorativo e sfocia in problemi di depressione, ansia e altri problemi di salute da parte di chi ne è vittima.
Il mobbing a lavoro lo hanno purtroppo sperimentato tante persone ed è la prima causa di licenziamento e dei problemi economici di molte persone. Questo perché la prima cosa che si pensa quando si è vittime di mobbing è lasciare il posto di lavoro, per porre fine alle persecuzioni di colleghi di lavoro e, ancor peggio, se è proprio il datore ad attuarle. Ma licenziarsi è una cosa giusta?
Cosa fare se sei vittima di mobbing sul lavoro?
Prima di tutto quando si è vittime di mobbing ci sono delle caratteristiche tipiche del reato e il lavoratore ha diritto di tutela. Questo è reato quando si è vittime di continue vessazioni, atteggiamenti denigratori, volti a sabotare il lavoro, demansionarlo e privarlo degli strumenti necessari per lavorare.
Il comportamento deve essere messo in atto da superiori o da colleghi e deve protrarsi nel tempo, assumendo un carattere di gravità e continuità tanto da portare alle dimissioni della vittima. Questi comportamenti portano a sperimentare depressione, ansia e il cambiamento delle proprie abitudini.
Per ottenere le tutele il lavoratore deve dimostrare che il suo malessere è dovuto alla situazione lavorativa. È infatti necessario rivolgersi a un medico del lavoro, sottoporsi a una visita medica e che stilerà una relazione che accerti il nesso tra la depressione e l’ambiente lavorativo.
Dopodiché il lavoratore può chiedere un risarcimento dei danni al datore di lavoro, anche se le vessazioni sono attuate dai colleghi. L’obbligo del datore è infatti tutelare i suoi dipendenti, garantire la loro sicurezza e integrità psicofisica. Dunque dovrà risarcirlo per i danni alla sua salute psichica, alla sua professionalità e sulla perdita di chance in caso di dimissioni e demansionamento.
I danni sono quantificati in base a tabelle nazionali. Quando c’è soltanto demansionamento del lavoratore, ovvero quando al dipendente vengono assegnate mansioni inferiori al suo ruolo e inquadramento, senza di contorno atteggiamenti mobbizzanti, si può ottenere tutela dimostrando che i ruoli non sono conformi al contratto firmato. Quando invece i conflitti tra colleghi o superiore sono temporanei e, soprattutto, avvengono in modo reciproco tali da non configurarsi in mobbing, non rappresentano reato.