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Legge 104 e trasferimento: cosa dice la normativa attuale | Importante per tutti i lavoratori

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Giuseppe F.

Chi usufruisce della Legge 104 può o non può essere trasferito in un’altra sede lavorativa? Ecco quali sono le novità normative in merito.

Dopo l’ultima sentenza della Cassazione si chiarisce il quadro relativo alla possibilità di trasferimento di un lavoratore che gode della Legge 104 per assistenza a familiari disabili.

Legge 104: il dipendente può essere trasferito?
Trasferimento del lavoratore che gode della Legge 104 – ilovetrading.it

I lavoratori dipendenti possono per legge giovare di permessi retribuiti per assistenza a familiari disabili. Ciò è stabilito ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, la famosa n° 104, una normativa-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Ma cosa succede se l’azienda in cui si svolge la propria professione o il datore di lavoro abbiano necessità o intenzione di trasferire un lavoratore che gode di Legge 104 in una nuova sede?

Per la normativa vigente, il lavoratore non può essere trasferito senza il proprio consenso anche qualora la disabilità della persona assistita non risulti debitamente provata o grave. Il trasferimento in sé è impossibile in modo unilaterale.

Ciò significa che una simile decisione non può essere presa esclusivamente dal datore di lavoro senza una giustificazione concreta e comprovabile: in ogni caso si dovrà tener conto delle volontà e dei bisogni del dipendente. O, detta in altri termini, potrà conformarsi soltanto su espressa richiesta del lavoratore.

Legge 104 e trasferimento in altra sede: la fattispecie giuridica

Per la Legge 104 del 1992, il lavoratore dipendente portatore di handicap o caregiver ha diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al suo domicilio o al domicilio del familiare assistito. Tale diritto è confermato dalla Carta di Nizza, un documento condiviso a livello europeo che tutela il diritto dei lavoratori disabili a beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale.

licenziamento trasferimento 104
Licenziamento per mancato trasferimento del lavoratore con la 104: è possibile?

E poi c’è anche la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 che si è espressa esplicatamente in materia di protezione dei diritti dei lavoratori disabili affernando che il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela.

Il trasferimento può essere obbligato, in questo senso, solo se il datore di lavoro provi che l’imposizione sia stata disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Dunque, il datore di lavoro dovrebbe provare che il trasferimento è dettato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Se esistono alternative, il datore di lavoro non può pretendere che il dipendente con 104 venga trasferito. E in ogni caso, se il lavoratore rifiuta il trasferimento, non può essere licenziato.

Lo dispone la Corte di Cassazione, che con una sentenza (conferma alla precedente 9201/2012) ha vietato l’interruzione del rapporto di lavoro per motivazioni legate al mancato trasferimento. Anzi, secondo l’ultima sentenza, trasferimento del lavoratore richiede il previo consenso anche se la disabilità del familiare non è connotata da gravità.

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