In molti si domandano se dopo l’invio della dichiarazione dei redditi si possa correggere e modificare il sostituto d’imposta. Cosa prevede la legge.
Sarà sicuramente successo a tanti di rendersi conto, solo dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi di aver commesso un errore ovvero di aver indicato in modo erroneo il sostituto d’imposta. Da qui una domanda che in molti si pongono, ovvero se sia possibile modificarlo anche nel caso di 730 già inviato.
I motivi dell’errore possono essere riconducibili al fatto che abbiamo ad esempio inserito il sostituto d’imposta precedente, magari perché suggerito in automatico dalla precompilata, ma nel frattempo il datore di lavoro è cambiato. Questo errore può rappresentare un grosso problema dal momento che non avendo più una busta paga con il datore di lavoro precedente, egli non potrà saldare il rimborso spettante.
Se il contribuente non si rende conto di aver commesso questo errore riceverà un avviso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che lo informerà di un ‘diniego’ da parte del sostituto d’imposta indicato sulla dichiarazione dei redditi. Comunicazione che arriva in virtù del fatto che, a parte in specifiche situazioni, il datore di lavoro deve obbligatoriamente versare il rimborso in busta paga.
Può rifiutarsi di farlo solo nel caso in cui il contribuente pur avendolo indicato come sostituto d’imposta abbia commesso un errore non avendo mai avuto con lui un rapporto di lavoro. Oppure qualora il rapporto di lavoro con il contribuente sia venuto a cessare prima dell’avvio della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ebbene per il contribuente c’è una buona notizia: non sarà tenuto a rifare da zero la dichiarazione dei redditi e avrà due possibilità per sistemare l’errore.
Le anticipiamo specificando che il sostituto d’imposta ha cinque giorni dalla ricezione del modello 730 per rifiutarsi di prendere le operazioni di conguaglio in carico: ne seguirà una mail inviata al contribuente che gli segnalerà l’errore legato all’indicazione del sostituto d’imposta. Qualora il 730 risulti a debito e si debbano versare le tasse si potrà utilizzare il modello F24 per effettuare i pagamenti.
Qualora invece emerga un credito bisognerà provvedere alla compilazione del cosiddetto 730 integrativo di tipo 2: questo modello permette infatti di modificare unicamente il sostituto d’imposta mentre gli altri dati contenuti nella dichiarazione dei redditi rimarranno invariati. Sarà possibile procedere autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 10 novembre.
Nel caso in cui non si abbia un sostituto d’imposta, bisognerà barrare l’apposita casella che conferma l’assenza di un sostituto d’imposta, indicando dunque un codice Iban per poter ottenere l’accredito. Dopo il 10 novembre si potrà correggere l’errore solo presentando un modello Redditi Pf.
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