Per il Fisco la donazione è possibile senza pagare le tasse, ma solo in alcuni casi. Dipende se il regalo consiste in beni o in soldi e a chi si dona.
Bisogna dunque innanzitutto capire se il beneficiario della donazione è un parente stretto (succede spesso che un genitore doni dei soldi a un figlio) o un soggetto terzo (familiari meno stretti e amici). Poi bisogna considerare le motivazioni specifiche.
Quando si parla di donazioni si intende quasi sempre un regalo in denaro, cioè il trasferimento di somme da un soggetto all’altro per spirito di liberalità. In teoria, qualsiasi spostamento di liquidi è soggetto a imposte.
Tutti i cosiddetti negozi basati su “spirito di liberalità”, cioè quelli attraverso cui soggetto arricchisce un altro disponendo di un proprio diritto (art. 769 c.c.), tanto per via diretta che indiretta, possono anche sussistere senza essere tassati.
Tutte le altre donazioni sono soggette a due imposte. La prima è la più nota: l’imposta sulle donazioni, per la quale sono previste varie franchigie e agevolazioni (nel caso in cui le parti siano parenti stretti). La seconda è l’imposta di registro, che si versa quando la donazione, fatta con atto notarile, viene registrata. Il caso si espreme tutte le volte che le donazioni sono di “non modico valore”.
Esistono comunque alcuni casi specifici in cui non si paga né l’una né l’altra imposta. La questione è semplice: ci sono donazioni soggette a esclusione d’imposta (per esempio le aliquote) e donazioni in cui si può evitare la registrazione anche quando è di “non modico valore”. L’imposta sulle donazioni ha una aliquota e delle franchigie che variano in relazione ai rapporti di parentela tra le parti.
Per l’ordinamento odierno, in caso di donazione di soldi a un familiare, fino a un milione di euro, non si paga l’imposta di donazione. E tale regola vale anche in caso di donazioni plurime nel tempo.
Si considera “di non modico valore” una somma che impoverisce in modo considerevole il donante e non arricchisce troppo il donatario. Per tale motivo il criterio di valutazione non è mai fisso: varia a seconda delle condizioni economiche dei due.
Per le donazioni tra coniugi, parti dell’unione civile e parenti in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti), l’imposta è del 4%, ma si applica solo al valore della donazione che eccede un milione di euro. Quindi, tutte le donazioni sotto il milione (che diventa franchigia) non sono tassate.
Per le donazioni tra fratelli e sorelle, l’imposta è del 6% e si applica al valore che eccede 100.000 euro. Dunque, al di sotto della franchigia espressa non c’è tassazione. Poi
per le donazioni fatte ad altri parenti fino al quarto grado (affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado) l’imposta è del 6% e non sono previste franchigie. Per amici e altri soggetti terzi non c’è franchigia e ogni donazione è tassata all’8%.
Se però il donatario è una persona portatrice di handicap grave, si applica una franchigia di 1.500.000 euro mentre l’aliquota è pari al 4%, 6% o 8% a seconda della parentela.
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