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IRAP, in questi casi non la devi pagare: c’è la comunicazione ufficiale

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Floriana Vitiello

È arrivata la comunicazione ufficiale che conferma i casi in cui l’IRAP non deve essere pagata. Lo ha detto la Corte di Cassazione.

L’IRAP è l’Imposta regionale sulle attività produttive ed è un versamento che spetta alle persone fisiche che esercitano attività commerciale e sono titolari di redditi di impresa. Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione si è espressa individuando i casi per i quali non bisogna effettuare il versamento dell’IRAP.

IRAP: cosa dice la Corte di Cassazione
Tempo di tasse – Ilovetrading.it

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 18165 del 30 giugno 2023, il libero professionista è tenuto a versare l’IRAP solo quando è possibile accertare che, oltre alla pluralità di studi professionali, egli possegga anche dei beni strumentali eccedenti rispetto all’attività svolta.

Scopriamo nel dettaglio a chi spetta il versamento Irap e quali sono i casi di esonero previsti dalla legge.

IRAP: chi deve presentare la dichiarazione

L’IRAP è una dichiarazione che serve ad individuare il periodo in cui bisogna applicare le imposte sui redditi. L’imposta in questione è dovuta per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

IRAP: chi deve versarla
IRAP – Ilovetrading.it

Sono tenuti al versamento dell’imposta, le attività esercitate dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

Secondo quanto stabilito dalla disciplina attualmente applicata sono tenuti a versare l’IRAP:

  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali e sono titolari di redditi di impresa;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo;
  • le società semplici;
  • gli enti privati diversi dalle società;
  • gli enti non commerciali;
  • le amministrazioni pubbliche.

Non sono tenuti al versamento dell’IRAP coloro che svolgono un’attività agricola in base a quanto stabilito dall’articolo 32 del TUIR.

Rientrano tra i soggetti esonerati al versamento e alla dichiarazione dell’IRAP:

  • i contribuenti e gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, che hanno aderito al regime forfettario agevolato;
  • i contribuenti che esercitano attività d’impresa arti o professioni, che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo di imposta.

Il modello Irap deve essere presentato in modalità telematica, per tutti i soggetti sui quali ricade questo adempimento.

Il modello e le istruzioni per la compilazione dello stesso possono essere scaricati, in formato PDF, dal portale dell’Agenzia delle entrate.

Infine, ricordiamo che la dichiarazione Irap deve essere presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa è previsto l’obbligo dichiarativo solo se vi è esercizio provvisorio.

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