Esiste tassazione sui buoni fruttiferi postali? Ecco la verità che nessuno ti ha mai detto e una guida completa al sistema.
I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento offerti dalle Poste Italiane. Grazie a questi è possibile per i risparmiatori ottenere un rendimento sui propri investimenti. Tali rendimenti sono, però, soggetti a tassazione, come imposto dal Decreto legislativo n.239/1996.
La tassazione avviene applicando un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi maturati ogni anno. Per esempio, se l’interesse del buono lordo è del 3%, il risparmiatore avrà a il 2.625% netto, con l’imposta trattenuta e versata automaticamente al Fisco. Notare che l’imposta viene calcolata sul rendimento effettivo dei buoni, e cioè sugli interessi, senza toccare un alcun modo il capitale originale. Con l’imposta del 12,5% i buoni sono più vantaggiosi rispetto alla maggior parte di strumenti finanziari simili, dove l’aliquota è del 26%. Esistono, però, modi per evitare la tassa completamente.
Esiste, infatti, un regime di esenzione fiscale per i buoni fruttiferi, che permette ad alcune categorie di contribuenti di non dover pagare l’imposta sostitutiva. La categoria principale interessata sono i residenti all’estero (se abitano in uno Stato che ha un adeguato scambio di informazioni con l’Italia). Se il beneficiario è già residente all’estero al momento dell’emissione del buono, non bisognerà pagare l’imposta per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni.
L’Agenzia delle Entrate specifica che questo regime è negato se il recettore, residente all’estero al momento del rimborso, fosse residente in Italia al momento dell’emissione. Simile caso se il titolo di un non residente è cointestato con un residente. L’applicazione questo regime richiede una procedura formale e una certificazione che attesti la residenza all’estero.
Esiste anche la questione dell’imposta da bollo, che è pari al 0,2% dell’importo investito. Questa bolla si calcola il 31 dicembre di ogni anno del buono, e viene addebitata una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente, l’imposta è rapportata a tale periodo. Quindi se la bolla annuale è di 12 euro e la comunicazione è trimestrale, l’importo verrà pagato come 3 euro ogni tre mesi.
Anche qui ci sono esenzioni. Prima di tutto c’è l’esenzione se il buono è sotto ai 5.000 euro, ma questo si applica su tutti i buoni – se il beneficiario ha due buoni da 3.000 euro l’uno dovrà pagare l’imposta in quanto sopra i 5.000 euro massimi, e la bolla sarà calcolata sulla somma dei buoni (in questo caso lo 0.2% di 6.000 euro, quindi 12 euro all’anno). Notare che per i buoni fruttiferi cartacei emessi prima del 2009 viene calcolata comunque l’imposta dello 0,2%. Quindi se abbiamo un buono dematerializzato da 4.000 euro e uno cartaceo pre-2009 da 4.000 euro il primo è esente dal bollo, ma il secondo no, e dovremo pagare 8 euro all’anno.
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