Se non si riesce a versare una rata, decade la sanatoria. Ma cosa accade alle rate già versate? Ecco la risposta
Con la rottamazione quater, il governo ha dato l’opportunità ai contribuenti di sanare i conti in sospeso con il Fisco.
Per tutti coloro che hanno cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, c’è la possibilità di sanare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate. Il termine per fare domanda di definizione agevolata è scaduto il 30 giugno 2023.
Come ben sappiamo, avere dei debiti è un qualcosa che tiene in ansia in modo particolare, soprattutto perché, in caso di rateizzazione, c’è sempre il timore che accada qualcosa che impedisca di pagare una rata.
Ecco perché è importante agire cercando di mettere da parte il denaro sufficiente a coprire le rate, di volta in volta, assicurandosi di non spendere quel denaro per nulla al mondo.
Il punto è che però può sempre intervenire qualche imprevisto, magari un’emergenza e se non si paga la rata prevista, la sanatoria decade. In molti si chiedono cosa accada alle rate già versate, in un caso del genere.
Rottamazione: se non paghi una rata, perdi i soldi già versati?
Il 31 ottobre 2023, scadrà la prima rata della rottamazione. Dopo il pagamento di tale rata, dovranno essere pagate puntualmente anche le successive.
C’è una tolleranza di 5 giorni, in cui versare la rata dovuta, se non si fa in tempo, per qualsivoglia ragione, il giorno della scadenza. Dopodiché, se non si è assolto al suddetto versamento, l’intera sanatoria decade e non c’è più possibilità di recuperare.
Quanto già versato, servirà a sanare in parte il debito col Fisco, fungendo da acconto. Se una persona ha già delle rateazioni in corso, e ha chiesto di aderire alla rottamazione quater, ha due soluzioni.
Può pagare la prima rata o in un’unica soluzione aderendo alla pace fiscale, oppure non pagare la prima rata del 31 ottobre prossimo, e ricominciare a versare le rate della rateazione precedente.
Se però, non paga una rata successiva alla prima, decade l’agevolazione e il debito non potrà più essere rateizzato di nuovo. Se non si versa una rata della rottamazione di cartelle che non avevano rateazione precedente, quei versamenti fungeranno da acconto. Non si potrà rateizzare ancora, anche in questo caso.
Tuttavia, in base al comma 4 bis dell’art.6 del DL 193/2016, rimangono rateizzabili, secondo disciplina generale, quei debiti decaduti da rottamazione, solo se non erano stati rateizzati in precedenza. E solo se tra quanto si è notificato l’atto esecutivo e la richiesta di adesione alla rottamazione sono passati meno di 60 giorni.