Sono giorni intensi e frenetici per i contribuenti, alle prese con la ricerca e la consegna al commercialista di tutta la documentazione necessaria per le prossime scadenze fiscali. Facciamo un po’ di chiarezza al riguardo.
Luglio, tempo di incombenze fiscali. Tutti i contribuenti lo sanno bene: in vista dei prossimi appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di riferimento, è gran corsa alla predisposizione di tutti i documenti necessari per la dichiarazione dei redditi. E chi dice dichiarazione dei redditi dice anche – e soprattutto – sgravi, detrazioni, deduzioni e rimborsi.
Nel caso specifico nella detrazione spese nel modello 730, quali sono esattamente i documenti da consegnare al commercialista? Il Fisco, si sa, non perdona: il contribuente in difetto è tenuto a rendere conto all’Agenzia delle Entrate di eventuali irregolarità e incongruenze e, se va male, è soggetto a penalità e sanzioni varie. Vediamo insieme qual è la procedura corretta per dormire sonni tranquilli.
Le “carte” necessarie per il rimborso delle spese mediche
Se il contribuente invia il modello 730 precompilato senza apportare modifiche alle spese mediche detraibili, non è necessario conservare la relativa documentazione. Se invece effettua delle integrazioni, è tenuto a presentare al CAF (o conservare) tutti i giustificativi di spesa. Insomma, non è strettamente necessario consegnare al commercialista tutta la documentazione: si può anche esibire il prospetto delle spese trasmesse al Fisco e indicate nel sito della precompilata, apponendo un’auto-dichiarazione di conformità.
A fare chiarezza sul punto è una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 14/2023, dove si legge che “in caso di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione
precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri“.
Nel caso particolare delle spese sanitarie, si puntualizza nella stessa circolare, “occorre conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa, il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai singoli documenti (scontrini, fatture, etc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato”.
L’Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli formali di due tipi: solo sulle voci di spesa modificate o integrate se il Modello 730 è stato inviato dal contribuente, su tutte le voci di spesa se il Modello 730 è stato inviato da un intermediario (un commercialista o un Caf). Di qui la necessità che l’intermediario controlli l’esattezza dei dati prima di apporre il visto di conformità.