L’Assegno di Inclusione è la misura che prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza. A quanto ammonta e come si calcola?
Addio al Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024. Il Decreto Lavoro ha stabilito la sostituzione della misura di sostegno con il cd. Assegno di Inclusione.
A differenza del RdC, la nuova prestazione non è rivolta agli occupabili e alle famiglie in cui non siano presenti minori, disabili oppure anziani.
Non sono previste, invece, grosse novità per quanto riguarda l’importo erogabile. La cifra spettante, infatti, sarà sempre di 780 euro (500 euro minimi più eventuali 280 euro come integrazione per l’affitto, oppure 630 euro più 150 di integrazione per l’affitto se over 67).
Confermati anche i requisiti relativi alla residenza e all’ISEE.
È stata, invece, modificata la durata della prestazione, che verrà versata per massimo 18 mesi (prorogabili di un ulteriore anno).
Non si tratta, però, dell’unica differenza rispetto al Reddito di Cittadinanza. Vediamo in cosa differiscono i due benefici e come viene calcolato l’ammontare dell’Assegno di Inclusione.
Assegno di Inclusione: a chi è rivolto e in che misura? Tutte le novità
Il Decreto Lavoro ha introdotto regole più dettagliate relative al periodo di fruizione dell’Assegno di Inclusione. In particolare:
- i titolari di età compresa tra i 18 e i 59 anni devono accettare la prima offerta di lavoro a tempo pieno o parziale e una retribuzione adeguata ai minimi salariali;
- l’offerta a tempo indeterminato può riguardare posizioni su tutto il territorio nazionale e deve essere accettata entro 80 km dal domicilio.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali, l’Assegno spetta a chi possiede:
- un ISEE fino a 9.360 euro e un reddito familiare non maggiore di 6 mila euro, moltiplicato per la nuova scala di equivalenza;
- un ISEE non superiore a 7.560 euro, per le famiglie in cui ci sono over 67 oppure disabili gravi o non autosufficienti.
La scala di equivalenza comporta l’applicazione di un coefficiente corrispondente a 1 e l’aggiunta delle seguenti percentuali, a seconda delle condizioni del nucleo beneficiario:
- 0,4 per i familiari caregivers;
- 0,5 per gli over 60, i disabili oppure le persone con invalidità civile temporanea;
- 0,15 per ciascun minore;
- 0,10 per ciascun minore oltre il secondo.
Il totale deve essere di massimo 2,2 oppure di 2,3 se nella famiglia ci sono persone disabili gravi.
Senza questo particolare requisito, si rischia di perdere il beneficio
Il Decreto Lavoro ha stabilito anche dei presupposti patrimoniali per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione. I titolari devono possedere:
- un patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila euro, ad eccezione della prima casa (il cui valore non può comunque eccedere i 150 mila euro);
- un patrimonio mobiliare di massimo 6 mila euro, incrementato di 2 mila euro per ciascun membro successivo al primo, fino al limite di 10 mila euro.
Altri incrementi di 5 mila euro sono previsti per ogni membro disabile, mentre di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al primo.
La novità principale rispetto al Reddito di Cittadinanza risiede nella circostanza che l’Assegno di Inclusione non può mai essere erogato se nel nucleo familiare ci sono solo figli maggiorenni, senza anziani o disabili. Tale regola vale anche nel caso in cui uno dei genitori sia disoccupato.