Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: è ora possibile compensare il credito dopo la rottamazione dei ruoli.
Buone notizie: ieri l’Agenzia delle Entrate è giunta a una conclusione positiva nell’appello n.364 – il credito esistente e compensato oltre il limite di legge può essere compensato nuovamente nonostante la rottamazione dei ruoli.
Secondo l’articolo 34 della legge 388/2000 l’importo massimo dei crediti compensabili nel periodo di imposta è, generalmente, pari a 2 milioni di euro dal 1° gennaio 2022. Quando questo limite non è rispettato il contribuente viene sanzionato nella misura del 30% del credito indebitamente compensato.
Il problema è che secondo alcuni uffici in questa ipotesi non basta l’irrogazione della sanzione, visto che è necessario il recupero del credito indebitamente compensato con tutti i relativi processi. Tesi contraria all’economia procedimentale, visto che il credito, essendo esistente, viene compensato di nuovo dopo il riversamento a seguito di atto di recupero. Se le somme non vengono pagate a seguito dell’avviso di recupero vengono iscritte a ruolo, ma ai fini della compensazione non mutano.
Per questo motivo la risposta di ieri specifica che la compensazione può avvenire nuovamente anche se il riversamento è avvenuto attraverso rottamazione dei ruoli, rispettando alcune particolarità derivanti da questo.
Prima di tutto la rottamazione dei ruoli si perfeziona non presentando la domanda e/o pagando la prima rata, ma con il pagamento di tutte le rate. Di conseguenza, la compensazione presuppone il pagamento di tutte le rate prima di essere considerata perfezionata. In caso contrario il debito riemerge come sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
Credito compensabile dopo la rottamazione: conservare le ricevute
Da ricordare che, come indicato in dichiarazione del credito riversato, “la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione”.
Questo credito può solo ritenersi rigenerato, però, quando è stata pagata l’ultima rata da rottamazione, al netto di interessi da dilazione e spese di esecuzione.
Va considerata un’ultima, importante cosa: il riversamento del credito non avviene con modello F24, ma tramite le modalità tipiche della rottamazione dei ruoli, come i bollettini di pagamento. Di conseguenza il sistema non è in grado di abbinare il pagamento del credito riversato al credito compensato da solo.
Necessario, dunque, conservare la documentazione dei pagamenti delle rate, in modo da poter dimostrare in caso di controllo l’avvenuto riversamento del credito.