Cosa succede in caso di ferie non godute e cosa è tenuto a fare il datore di lavoro? Ecco che cosa prevede la legge in merito.
La legge stabilisce che sia irrinunciabile il diritto alle ferie per ogni lavoratore dipendente ed è, peraltro, la stessa Costituzione a sancirlo e tutelarlo. Esiste uno specifico articolo, il numero 36, nel quale viene specificato che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Pertanto non solo esiste un periodo di tempo annuale nel quale si può rimanere a casa a ricaricare le batterie, ma le ferie dovranno essere coperte economicamente dal datore di lavoro concorrendo dunque all’importo che a fine mese sarà presente in busta paga.
Quello che in molti vogliono però sapere è se, qualora una parte di queste ferie non vengano godute, si abbia diritto al pagamento e ancora che fine facciano, ovvero se siano recuperabili ad esempio l’anno seguente. E cosa accade invece se restano giorni residui alla fine di un rapporto di lavoro?
Ferie non godute, cosa succede? La legge parla chiaro: ecco cosa prevede
Premesso che le ferie rappresentano un diritto inviolabile per ogni lavoratore, il periodo trascorso fuori dall’ufficio viene pagato al lavoratore. La legge 66/2003 stabilisce che ogni dipendente abbia diritto, nel corso dell’anno, ad almeno quattro settimane di ferie due delle quali da fruire nel corso dell’anno ed in modo ininterrotto. Invece le altre due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione ed anche in modo frazionato.
È possibile pagare le ferie non godute esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, pertanto senza che ci possa essere un accordo tra datore di lavoro e dipendente. In tal caso i giorni non goduti si trasformeranno in retribuzione, pertanto verranno retribuiti insieme alle altre competenze previste sotto forma di indennità sostitutiva. Questo soltanto qualora diventi per l’impresa impossibile consentirne la fruizione: le ferie maturate resteranno infatti sempre a disposizione del dipendente il quale, tenendo conto delle esigenze aziendali, potrà decidere come fruirne, solitamente entro 18 mesi successivi dall’anno di maturazione.
Il dipendente ha però la possibilità di crearsi una sorta di tesoretto di ferie che a fine rapporto potrà monetizzare, pur nella consapevolezza del minimo di giorni di ferie dei quali dovrà necessariamente godere nel corso dell’anno.
Come vengono pagate e tassate le ferie non godute
Ogni giorno di ferie non goduto prevede una retribuzione pari ad un giorno lavorativo: avere ad esempio 30 giorni di ferie non maturate alla fine del rapporto di lavoro consentirà di ottenere uno stipendio in più. Lo stesso vale anche per il lavoratore licenziato al quale verrà corrisposta l’indennità sostitutiva anche per le ferie maturate nel medesimo anno e non godute, nonché in quelle dei 18 mesi precedenti. Infine un dettaglio importante: sull’indennità per le ferie, al pari di uno stipendio, il datore di lavoro dovrà versare al dipendente i contributi previdenziali ed il dipendente dovrà versare contributi ed imposte.