Il bonus Renzi non è sparito ma ha solo cambiato nome e requisiti per ottenerlo: ecco dunque come ricevere un importo aggiuntivo sulla propria busta paga
In passato era noto come Bonus Renzi, oggi si chiama Trattamento integrativo Irpef e rappresenta un importo mensilmente erogato in busta paga rivolto ai lavoratori dipendenti. Quello che è mutato, oltre al nome, sono i limiti di reddito che consentono di ottenerlo: oggi infatti per ricevere l’ex bonus Renzi la soglia di reddito è pari a 15.000 euro, e fino a 28.000 euro.
L’importo erogato può arrivare, suddiviso in quantità mensili di ugual valore, fino a 1.200 euro l’anno e riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli assimilati: viene anticipato dai datori di lavoro nella misura di un massimo di 100 euro mensili ma di fatto si tratta di una somma sostenuta dallo Stato.
Chi percepisce un reddito fino a 15mila euro riceverà il bonus nella sua misura massima mentre per chi ha redditi compresi tra 15mila e 28mila il bonus verrà erogato in misura parziale con calcolo effettuato sulla base delle detrazioni fiscali. Viene cioè dedotto in base alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda riducendosi qualora le altre detrazioni superino l’imposta lorda dovuta. Non si può invece accedere al trattamento integrativo nel caso di stipendi annuali superiori a 28mila euro.
Il Trattamento Integrativo Irpef sussiste dal 2020 dopo essere stato introdotto con il decreto Cura Italia ed è stato oggetto di alcune modifiche, la più importante delle quali ha portato l’importo mensile da 80 a 100 euro. Importante, per la fascia 15/28mila, è dunque tenere in considerazione detrazioni quali relative a carichi di famiglia, da lavoro dipendente, legate a mutui e prestiti agrari, per acquisto o costruzione della prima casa, sulle spese sanitarie ed infine le detrazioni per ristrutturazioni ed efficientamento energetico.
Ecco a chi spetta il Trattamento integrativo Irpef 2023: stagisti e tirocinanti, collaboratori con contratto a progetto o co.co.co, lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, con assegno ordinario o di solidarietà; soci lavoratori di cooperative; lavoratori socialmente utili, sacerdoti e percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio. Ancora, lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio, lavoratori in congedo di paternità, revisori di società, addetti della PA e amministratori comunali ed infine disoccupati in regime di indennità NASpI, DIS-COLL o agricoli. Restano dunque esclusi i lavoratori autonomi, i pensionati e gli incapienti.
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