È un nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali a disciplinare le modalità di installazione corrette delle telecamere di sicurezza in casa: scopriamo i dettagli.
Installare impianti di video sorveglianza con finalità di sicurezza e di tutela della proprietà privata è un diritto garantito dalla legge. Tuttavia, occorre effettuare l’installazione seguendo precise indicazioni e secondo specifiche modalità, in modo da non rischiare di ledere la privacy altrui. In casi simili, infatti, si violano le disposizioni legislative volte a proteggere i dati personali e, chi le infrange, rischia di incorrere in sanzioni anche piuttosto salate.
In che modo possiamo dunque installare un sistema di video sorveglianza legittimamente e che sia rispettoso della privacy e dei dati personali altrui? Ebbene, il principio cardine è quello di direzionare le telecamere di sicurezza esclusivamente verso le aree e gli ambienti di pertinenza della propria abitazione.
Ciò vale tanto per gli ambienti interni, come salotti, camere, box auto e simili, quanto per gli ambienti esterni, come nel caso di cortili o giardini pertinenti all’immobile di proprietà. Tuttavia, in entrambi i casi, occorre porre attenzione al modo in cui le telecamere vengono rivolte: perché se la loro visuale include strade, passaggi o luoghi pubblici, ecco che potremmo aver compiuto un illecito ed essere dunque passibili di sanzioni.
L’eccezione del rischio effettivo documentato e le sanzioni in caso di scorretta installazione
Il divieto di rivolgere le telecamere di sicurezza verso strade e luoghi pubblici, tuttavia, contempla un’unica eccezione: se il proprietario dell’immobile si trova in presenza di situazioni definite di “rischio effettivo documentato”, può allora estendere la video sorveglianza anche alle aree esterne della proprietà, in modo del tutto legittimo.
Secondo le norme, infatti, in casi in cui si verifichino ad esempio minacce, furti, denunce e simili in prossimità ed all’esterno della propria abitazione, il cittadino titolare del sistema risulta “adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione” per riprendere anche zone soggette a pubblico passaggio in totale legittimità. Il riferimento legislativo a riguardo è consultabile nelle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Le sanzioni in caso di violazione possono ammontare a diverse centinaia di Euro in base ai casi di infrazione ed alla loro gravità, oltre all’obbligo di conformare la dislocazione ed organizzazione delle telecamere limitatamente alla legittima ripresa delle sole aree di propria pertinenza, come ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento che disciplina le corrette modalità di video sorveglianza.