Per poter recedere da un contratto già firmato occorrerà seguire una precisa procedura e non sempre è possibile. Scopriamo quando si può e quando no.
Approfondiamo i casi di annullamento, disdetta o revoca di un impegno preso con una controparte e sottoscritto con la firma.
Il contratto ha forza di Legge tra le parti. Significa che una volta firmato ogni parte in causa deve rispettare gli accordi obbligatoriamente. In base a questa constatazione sembra impossibile riuscire a recedere da un contratto già firmato. Eppure alcune condizioni che permettono di far cadere l’obbligo esistono.
Innanzitutto occorre sapere che nessun vincolo contrattuale ha durata eterna. Neppure se manca una data di scadenza nel documento. Di conseguenza, è possibile sciogliere un contratto legalmente senza dover andare incontro a conseguenze gravi per chi si sottrae agli impegni presi. Le penali, infatti, non sempre vengono applicate. Vediamo quando una sola delle parti può chiedere la revoca o l’annullamento del contratto.
Presenteremo diverse opzioni che partono da un assunto comune. Prima di procedere con lo scioglimento degli accordi bisognerà necessariamente comunicare all’altra parte le intenzioni.
Iniziamo dalla recessione per mutuo dissenso. Le parti sono concordi nel sciogliere gli accordi presi. Volendo si può sottoscrivere un nuovo contratto con contenuti differenti. Condizione necessaria è rispettare la forma del vincoli. Se il contratto richiede la stipula per iscritto non si potrà sciogliere a voce nemmeno con il consenso delle parti.
Passiamo allo scioglimento per impossibilità della condizione. In questo caso la recessione è automatica nel momento in cui accade un avvenimento incerto e futuro. Può essere una condizione sospensiva (compro una casa a Milano solo se otterrò il trasferimento entro sei mesi) o risolutiva (il contratto di compravendita si risolverà in caso di trasferimento entro due anni). Ma ci sono anche condizioni indipendenti dalla volontà delle parti come un cataclisma o una guerra che rientrano in questa tipologia. Per evitare problemi è bene inserire nel contratto le condizioni per le quali il contratto si dovrebbe considerare risolto.
Un’altra possibilità è la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta degli accordi presi (articolo 1463 del Codice Civile). Dovesse verificarsi un inadempimento che crea danni al creditore quest’ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni nonché lo scioglimento del contratto se l’impossibilità della prestazione è indipendente dalla volontà del debitore. Non rientra nell’impossibilità, invece, l’impotenza finanziaria di una delle due parti.
Citiamo ora il contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno. Com’è facile intuire lo scioglimento sarà possibile se una parte versa in grave pericolo o in stato di bisogno e ciò porta a dare più del doppio del valore della prestazione (solo se la circostanza è nota alla controparte).
L’interruzione con recesso e disdetta, poi, vale per i contratti ad esecuzione continuativa e prolungata nel tempo. Previa comunicazione sarà possibile recedere in ogni momento rispettando i termini scritti nell’accordo. Concludiamo con il diritto di recesso o ripensamento che vale solamente per 14 giorni dalla data della stipula e per le vendite a distanza.
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