Cosa accade con il regolamento condominiale per tutti quei condomini che arrivano successivamente? Ecco la risposta che in pochi conoscono
Al giorno d’oggi comprare casa sicuramente non è un’impresa facile. Richiedere ed ottenere un mutuo non è sempre così facile e non sempre le garanzie che abbiamo a nostra disposizione bastano agli istituti di credito. Avere una base economica solida è il primo punto di partenza per provare ad ottenere il mutuo per la casa, ma non tutti ci riescono. Per questo, quando si riesce ad acquistare una casa, è sempre un evento meraviglioso.
Una volta acquistata, ovviamente si va incontro a diverse spese ulteriori. Dall’IMU (nel caso si tratti di una seconda casa o di una casa di lusso), agli allacci delle utenze, cui seguono l’acquisto del mobilio eventuali ristrutturazioni e modifiche delle pareti o dei pavimenti. Tra tutte queste spese una che spesso viene banalizzata, ma è comunque importante, ovvero quello che riguarda il regolamento condominiale. In molti si domandano: è retroattivo? I condomini che entreranno successivamente devono far valere anche loro a questo regolamento o possono opporsi? Ecco la risposta.
Regolamento condominiale: vale per tutti?
La convivenza condominiale è un aspetto molto importante per i proprietari di case e appartamenti. Ogni condomino ha diritti e doveri da dover rispettare, che vengono messi nero su bianco dopo apposite riunioni. Spazi comuni, come devono essere utilizzati, orario in cui si possono stendere i panni o si può fare un po’ più di “rumore”, o quando utilizzare ad esempio determinati elettrodomestici.
Alcuni limiti che sono spesso al centro di contenziosi, di liti e di beghe condominiali. Ma quando una persona acquista una casa, deve attenersi a questo regolamento già presente, oppure può opporsi ed eventualmente apportare eventuali modifiche? In tanti proprietari di casa, infatti, al momento che entrano nelle nuove abitazioni, non si trovano d’accordo con quanto recita un regolamento condominiale. Ecco cosa è previsto.
Come si può procedere?
C’è una sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha chiarito questo tema. Il regolamento deve essere trascritto e tale trascrizione deve avvenire mediante l’Ufficio del Registro immobiliare di competenza. Infatti, se trascritto, deve essere allegato al rogito così che l’acquirente possa essere messo al corrente di tutto quanto è stato concordato. Questa sentenza, di fatti, va a tutelare gli acquirenti che hanno acquistato una nuova casa.
Se non sono a conoscenza di quanto è stato concordato e trascritto sul regolamento, ha tutto il diritto di potersi opporre a quello che è stato omesso nel momento della compravendita. La sentenza ha dunque dato ragione ai nuovi proprietari che possono anche avanzare, all’interno delle riunioni condominiali, eventuali modifiche del regolamento condominiale qualora queste non siano state trascritte nel rogito.