In alcuni casi la pensione di inabilità si trasforma in quella di vecchiaia. Il passaggio è automatico oppure va richiesto dal titolare?
I lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli artigiani e i lavoratori autonomi che sono stati dichiarati inabili al lavoro, hanno diritto alla cd. pensione di inabilità.
Cosa succede se tali soggetti maturano l’età pensionabile (attualmente fissata a 67 anni)? Possono accedere alla prestazione di vecchiaia? La pensione di vecchiaia spetta automaticamente a tutti i lavoratori che hanno beneficiato fino a tale momento dell’assegno di inabilità?
Si tratta di dubbi legittimi, che influiscono sul destino dei pensionati. Bisogna, dunque, chiarire la questione.
Il passaggio dalla pensione di inabilità a quello di vecchiaia non è, purtroppo, automatico nel momento in cui viene raggiunta l’età pensionabile.
Affinché i percettori della prestazione riconosciuta agli inabili al lavoro possano usufruire della trasformazione, devono inviare una specifica domanda all’INPS.
Devono, inoltre, possedere anche il requisito contributivo fissato dalla legge per la pensione di vecchiaia. Attualmente, quest’ultimo è di 20 anni di contributi accreditati. Solo in presenza di tale presupposto si può inviare richiesta all’INPS per il passaggio, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 503/1992.
Trasformazione pensione di inabilità in vecchiaia: spettano i contributi figurativi?
Per quanto riguarda la maturazione dei requisiti contributivi, per il diritto all’assegno di vecchiaia è necessario che, prima della percezione della prestazione di inabilità, l’interessato abbia svolto attività lavorativa e abbia versato contributi INPS. In caso contrario, sarà impossibilitato ad effettuare la trasformazione tra le due misure.
Se, dunque, non è stata raggiuta un’anzianità contributiva di 20 anni ed è stata cessata l’attività lavorativa senza aver provveduto al versamento volontario dei contributi, gli anni in cui si è beneficiato della pensione di inabilità andranno persi. Per essi, infatti, non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Tar l’altro la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 844 del 16 gennaio 2018, ha stabilito che durante la fruizione dell’assegno di inabilità non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.
I contributi figurativi sono riconosciuti solo per i titolari di Assegno Ordinario di Invalidità, nel periodo in cui non hanno lavorato. Tale tipologia di versamenti è utile sia per la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia sia per la determinazione della cifra spettante.
Domanda di conversione dell’inabilità in pensione di vecchiaia: quando e come presentare domanda all’INPS
La trasformazione della pensione di inabilità in vecchiaia è, dunque, consentita solo se, prima dello stop dell’attività lavorativa, erano stati raggiunti almeno 20 anni di contributi.
Il passaggio, tuttavia, non è mai automatico, ma necessita di apposita domanda, da inoltrare all’INPS.
Solo l’Assegno Ordinario di Invalidità diventa automaticamente pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge n. 222/1984.
Nel momento in cui il contribuente compie 67 anni (attuale età pensionabile) e ha almeno 20 anni di contribuzione, può inviare richiesta all’INPS direttamente dal sito web dell’Istituto di Previdenza, tramite le credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, può rivolgersi ad un CAF/ Patronato.
In seguito al passaggio, l’ammontare della prestazione mensile percepita non viene modificata in maniera rilevante.
La pensione di vecchiaia, infatti, è calcolata utilizzando gli stessi sistemi validi per la pensione di inabilità. Non dovrebbero, dunque, esserci grosse perdite né aumenti.
L’unica differenza riguarda l’età di accesso alla misura. Nel dettaglio, la quota contributiva della pensione di inabilità viene calcolata applicando un coefficiente di trasformazione relativo agli anni in cui è cominciata l’erogazione della prestazione; la pensione di vecchiaia, invece, viene calcolata applicando il coefficiente corrispondente ai 67 anni, che è più conveniente, ma, comunque, non comporta un rialzo rilevante dell’assegno.
Il motivo riguarda anche la circostanza che, durante il lasso di tempo in cui si beneficia della pensione di inabilità, non vengono accreditati i contributi figurativi, che potrebbero innalzare la cifra della prestazione spettante.