Alcune sentenze recenti hanno rivisto le regole che vigono all’interno dei condomini. Dai compiti dell’amministratore al pagamento delle spese.
Chi vive in condominio sa bene di avere diverse regole a cui sottostare per il quieto vivere ed evitare litigi durante le temute assemblee. Periodicamente alcuni aspetti cambiano per favorire un’organizzazione migliore e una gestione più agevole dell’immobile.
Di recente non a caso si è pensato di conferire una maggiore autorità all’amministratore di condominio. Se serve aderire a una procedura di mediazione d’ora in poi la persona incaricata potrà attivarla senza convocare apposta l’assemblea. Questo consente di risparmiare tempo e confusione. Dorà semplicemente avvisare i condomini di tale decisione all’incontro successivo.
Se questo cambiamento serve a snellire la procedura altrimenti necessaria, c’è anche un altro potere decisionale che è più nell’interesse dei condomini. L’amministratore ha il diritto di intervenire sul riscaldamento centralizzato modificandone gli orari. Il tutto ovviamente senza andare contro alla normativa nazionale prevista per la zona geografica dove sorge il condominio. Leggere modifiche però sono ammesse qualora questa figura lo reputi necessario.
Se la gestione da parte dell’amministratore non soddisfa i condomini invece l’assemblea se la maggioranza si esprime contro ha il potere di rimuoverlo. Non servono motivazioni particolari è sufficiente che il parere comune si quello di nominare un’altra persona. L’incarico infatti si basa sulla fiducia e sul consenso, ma se si riscontrano mancanze può bastare che queste vengano dimostrate anche da parte di una sola persona dell’assemblea. In qual caso si parla di revoca giudiziaria.
Novità su spazi e incidenti
Una sentenza di poco tempo fa della Corte di Cassazione ha ribadito l’impossibilità di introdurre un uso esclusivo delle aree comuni del condominio. Nessuna delle persone che vi abitano può avere vantaggi di questo tipo rispetto agli altri. Allo stesso modo non si può alterare la funzione per cui lo spazio è previsto (esempio: il parcheggio deve restare libero). Questo vale per tutti gli spazi al di fuori degli appartamenti: giardino, terrazzo, pianerottolo, tetto e persino il locale caldaie.
Poiché ciò che è ad uso di tutti i condomini va trattato con riguardo va citata anche una sentenza riferita ai danni commessi dagli occupanti. In particolare se gli spazi condivisi risultano rovinati in seguito a un guasto dell’apparecchio di un condomino la responsabilità è sua. Ad esempio in caso una moto cada e rovini il muro a meno che non si dimostri che la responsabilità è di qualcun altro tocca al proprietario risarcire.