I nuovi limiti riguardano il ravvedimento speciale tramite cui è possibile sanare irregolarità del periodo d’imposta 2021 e precedente: tutti i dettagli.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto tramite la risposta 28/2023 ad un interpello sulle liti pendenti per mancato versamento dell’ISI (ovvero dell’imposta sull’intrattenimento) per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2019 che il ravvedimento speciale non può essere applicato. Il motivo spiegato dall’Agenzia riguarda la natura delle irregolarità ISI che, parimenti alle imposte di registro, non sono oggetto di dichiarazione.
Il ravvedimento speciale è una misura prevista dalla tregua fiscale che, pur prevedendo la possibilità di sanare irregolarità del periodo d’imposta 2021 e precedente, esclude “i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento”, come riportato dall’Agenzia.
Per lo stesso motivo, quindi, la sanatoria non può essere applicata ai casi di omissione del versamento di un’imposta di registro e nemmeno di un’imposta sugli intrattenimenti, come nel caso del contribuente esaminato dall’interpello. Per il quale sono risultati errori anche in ambito di applicazione IVA: e in questo caso, proprio perché l’imposta sul valore aggiunto è invece oggetto di dichiarazione specifica, è stato possibile ricorrere al ravvedimento speciale.
Il ravvedimento operoso come alternativa al ravvedimento speciale: cos’è e come si applica
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che per le irregolarità che, non essendo oggetto di dichiarazione, non possono essere sanate tramite il ravvedimento speciale, esiste tuttavia una alternativa: si tratta del ravvedimento operoso ordinario. È previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 e può essere di tre tipologie diverse.
La prima tipologia è definita “Sprint” e comporta una sanzione dello 0,2% quando il contribuente versa l’ammontare di regolarizzazione in maniera spontanea entro 14 giorni dalla data di scadenza dell’imposta dovuta; la seconda è definita “Breve” e comporta una sanzione del 3% se il versamento viene effettuato tra i 15 ed i 30 giorni di ritardo; la terza, infine, è definita “Lunga” e prevede la sanzione del 3,75% quando il contribuente effettua il versamento tra i 30 giorni e l’anno di ritardo.
Per maggiori informazioni e dettagli, possiamo rivolgerci al nostro commercialista o consulente del lavoro di fiducia, ai CAF presenti nel Comune di residenza ed anche direttamente all’Agenzia delle Entrate, sia visitando il portale online ufficiale tramite internet sia recandoci fisicamente presso uno degli sportelli e patronati presenti sul territorio nazionale e chiedendo assistenza agli operatori responsabili.