È possibile vendere un’abitazione ricevuta in donazione? Ecco che cosa prevede la recente giurisprudenza a tal proposito.
Con donazione si fa riferimento alla cessione di un bene a titolo gratuito e può essere predisposta anche per il ‘trasferimento’ di un immobile. Chi lo riceverà in donazione non sarà dunque tenuto ad effettuare alcun pagamento e, mettendo nero su bianco la cessione, non dovrà restituire l’abitazione donata dal momento che pur non avendo speso soldi verrà effettuato un concreto passaggio di proprietà.
La domanda che però in molti si pongono è la seguente: ricevere una casa in donazione consentirà, in un secondo momento, di venderla oppure questa operazione non sarà possibile? Per chiarire meglio questo passaggio occorre verificare cosa prevede la recente giurisprudenza in tal senso.
Casa in donazione, è possibile venderla o ci sono rischi? Cosa dice la legge
Infatti la donazione include anche alcune procedure normalmente non presenti in caso di vendita dell’immobile come ad esempio la possibilità di revocare la donazione stessa. Ma anche la possibile impugnabilità da parte degli eredi del donante, e questo va anche ad influenzare la risposta alla domanda relativa alla possibilità di vendita dell’immobile.
Ebbene la casa ricevuta in donazione può essere affittata ma anche venduta se lo si desidera, ma l’impugnativa degli eredi potrebbe costituire un vero e proprio deterrente in caso di vendita a terzi proprio perché potrebbe anche creare un danno ad eventuali nuovi acquirenti del bene. L’immobile dunque può essere sfruttato come se fosse stato comprato con una normale compravendita e dunque la possibilità che venga rivenduto è concreta ma, ed è la normativa ad affermarlo, è importante nonché obbligatorio che venga reso noto da parte del venditore che l’abitazione è stata ricevuta in donazione.
Il nuovo acquirente deve cioè essere pienamente consapevole dei possibili rischi. Se la donazione dovesse essere impugnata dagli eredi il nuovo acquirente potrebbe doversi trovare nella situazione dell’obbligo di restituzione dell’immobile. Potrà chiaramente ricorrere alle vie legali ma si verrebbe comunque a creare una situazione complessa e poco conveniente nel contesto di una compravendita.
Impugnabilità e revoca, cosa cambia
Invece la revoca ha effetto solo sulla persona che ha donato. In questo caso la casa venduta rimarrà all’acquirente ma il donatario dovrà farsi carico della restituzione al donante del suo corrispettivo economico. Vi sono in ogni caso una serie di limiti che consentono in alcuni casi di evitare che la donazione possa essere revocata o impugnata garantendo una vendita sicura della casa.
La migliore strategia di vendita potrebbe dunque consistere nell’attendere il periodo di prescrizione o decadenza per, rispettivamente, impugnabilità e revoca, così da essere certi di non correre rischi. L’impugnazione di una donazione da parte degli eredi può avvenire entro 10 anni nei confronti del donatario ed entro 20 anni contro l’acquirente. La revoca può avvenire entro 5 anni dal riconoscimento, nascita o adozione di un figlio.