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Eredità, aver ricevuto soldi in vita modifica la quota legittima: vediamo tutti i casi e cosa dice la legge

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Antonia Festa

Ricevere soldi o beni da vivo ha delle importanti conseguenze sull’eredità, non solo per se stessi ma anche per gli altri aventi diritto.

La successione dell’eredità segue delle regole molto precise, affinché il trasferimento del patrimonio del defunto avvenga in maniera corretta.

eredità donazione acconto
Esistono degli strumenti legali per anticipare la divisione dell’eredità (ilovetrading.it)

Le quote legittime spettanti ai parenti più stretti possono essere modificate quando si è ancora in vita, attraverso la donazione oppure il cd. anticipo di eredità con acconto.

In ogni caso, tali operazioni possono essere compiute solo rispettando determinati limiti e senza pregiudicare le quote di eredità legittime.

L’acconto della quota ereditaria è una misura grazie alla quale si possono donare agli eredi dei beni sui quali acquisiscono la proprietà in maniera irrevocabile. È il caso, ad esempio, dei genitori che comprano una casa al figlio con i propri soldi e considerano la spesa come un acconto della quota ereditaria.

Il testatore, inoltre, può decidere che l’acconto non debba rientrare nell’eredità, se questo non lede le quote legittime degli altri eredi.

L’altro metodo con il quale è possibile modificare quote legittime di eredità è la donazione, con la quale un soggetto, ancora in vita, può scegliere di cedere i propri averi ad un suo erede. Anche in questo caso, bisogna rispettare le quote legittime, perché l’atto potrebbe essere impugnato dagli altri eredi.

Donazione e anticipo con acconto: qual è il loro scopo?

Anche l’anticipo dell’eredità tramite la donazione ha dei costi. Bisogna versare un’imposta la cui aliquota varia a seconda del valore dei beni donati e del grado di parentela tra donante e donatario.

eredi quote legittime
L’eredità va divisa avendo sempre rispetto delle quote legittime (ilovetrading.it)

Per la donazione ai figli, al coniuge e ai genitori, l’aliquota è pari al 4% del valore del bene donato con una franchigia fino a un milione di euro.

L’aliquota aumenta al 6% su una franchigia di 100 mila euro per donare ai fratelli e alle sorelle e al 6% ma senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado.

C’è, però, una differenza tra la donazione e l’acconto della quota ereditaria. Quest’ultimo è un atto irrevocabile, mentre la donazione può essere revocata.

A meno che non si intenda trasferire dei soldi quando si è ancora in vita, la donazione e l’accollo non comportano una reale modifica alle quote legittime destinate a tutti gli eredi, ma solo una modifica dei tempi e della modalità di trasferimento dell’eredità.

Eredità: come vengono ripartite le quote legittime?

Le quote spettanti agli eredi legittimi sono stabilite dalla normativa vigente e non possono essere modificate.

È, infatti, obbligatorio tenere conto di tali quote per la suddivisione degli averi del defunto tra tutti gli aventi diritto, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un testamento. In particolare, le regole imposte dalla legge sono le seguenti:

  • se al defunto sopravvive soltanto il coniuge, quest’ultimo avrà diritto alla metà dell’eredità e alla casa coniugale. La restante parte costituisce la quota disponibile tramite testamento;
  • se il defunto ha un coniuge e un solo figlio, un terzo dei suoi beni e il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta al coniuge superstite, un terzo viene destinato al figlio e un terzo dell’eredità è la quota disponibile;
  • se i superstiti del defunto sono il coniuge e due o più figli, un quarto dell’eredità e la casa coniugale vanno al coniuge, metà dell’eredità si suddivide tra i figli in maniera eguale e un quarto dell’eredità costituisce la quota disponibile tramite testamento;
  • se il defunto lascia un unico figlio senza il coniuge, il figlio ha diritto alla metà dell’eredità mentre la parte rimanente rappresenta la quota liberamente disponibile;
  • se al defunto sopravvivono coniuge e genitori, l’eredità va per metà al coniuge, un quarto spetta ai genitori e un quarto rappresenta la quota disponibile;
  • se il defunto lascia solo i genitori, essi hanno diritto a un terzo dell’eredità, mentre due terzi sono la quota disponibile;
  • se mancano coniuge e figli, tutta l’eredità va ai fratelli e alle sorelle in parti uguali;
  • in assenza di figli, coniuge, ascendenti e collaterali, il patrimonio va ai parenti indiretti fino al sesto grado, partendo dal legame più stretto, cioè dagli zii;
  • se il defunto non lascia alcun erede, l’intera eredità è devoluta allo Stato.
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