Attenzione all’errore che fanno tutti nel 730 con le detrazioni del mutuo: potresti perdere il tuo rimborso.
Nel modello annuale del 730 per le detrazioni fiscali, si possono spuntare anche le voci che riguardano il mutuo. Molti pensano che questo valga solo per la prima casa ma in realtà non è così. Nella fattispecie, la sezione per la prima casa nel modello del 730 si indica con il rigo E7, mentre in altri casi di mutuo si indica in modo diverso. Ma qual è l’errore che dobbiamo evitare assolutamente se non vogliamo rischiare di perdere il rimborso sul mutuo? Ecco la procedura.
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, ha indicato la corretta compilazione dei campi nel modello 730, spiegando i campi da compilare e che documenti vanno conservati.
L’errore che non devi fare se vuoi ricevere il rimborso sul mutuo nel 730
La detrazione sul mutuo abbiamo detto che non vale solo per la prima casa, e si ha il diritto alla detrazione del 19% su interessi passivi e oneri accessori in questi casi:
- mutui prima casa
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10)
- mutui contratti nel 1997 con interventi di manutenzione e restauro su tutti gli edifici
- mutui ipotecari a partire dal 1998
- prestiti e mutui agrari di ogni tipologia
La detrazione del 19% si applica fino a 4000 euro su interessi passivi e oneri accessori, a prescindere dalla scadenza della data. La circolare poi riporta alcuni esempi di oneri accessori detraibili e sono:
- somme corrisposte per variazione del cambio di valuta, sempre relative ai mutui.
- la commissione agli istituti di credito per la loro intermediazione
- oneri fiscali
- spese notarili
Le spese che invece sono escluse nella detrazione sono: le spese di assicurazione dell’immobile, le imposte di registro e le spese per l’incasso delle rate di mutuo. Se il mutuo è cointestato bisogna anche sapere che le parti possono fruire dell’agevolazione in base alla propria quota di interessi.
Il requisito principale però per poter richiedere le detrazioni fiscali, è solo per chi l’immobile lo usa come abitazione principale. Se il contribuente cambia casa, non ha più diritto all’agevolazione dall’anno di imposta successivo.
Il contribuente perde anche il diritto alla detrazione se: dopo aver acquistato l’immobile non riesce a trasferirvi la residenza entro 12 mesi, anche nel caso in cui la causa del ritardo sia imputabile al comune.
I casi in cui invece l’agevolazione non si perde pur cambiando la residenza sono questi: trasferimento della dimora per motivi lavorativi e ricovero in istituti sanitari.