Un invalido al 100% può lavorare e, contemporaneamente, beneficiare dell’accompagnamento? La prestazione è compatibile con i redditi da lavoro?
L’indennità di accompagnamento, prevista dalla Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, è un’agevolazione economica versata dall’INPS agli invalidi totali non autosufficienti.
La prestazione spetta indipendentemente dall’età e dal reddito posseduti.
Oltre agli invalidi al 100% e non autosufficienti, l’indennità di accompagnamento è riconosciuta a:
- ciechi assoluti;
- soggetti che svolgono cicli di chemioterapia oppure altre terapie in regime di day hospital e che necessitano di essere accompagnati;
- minorenni, che non riescono a deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore e che necessitano di assistenza continua;
- persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, da epilessia o che hanno frequenti “crisi di assenza”;
- soggetti che, pur potendo compiere le normali azioni quotidiane, hanno bisogno di un accompagnatore perché non sono in grado di percepire la portata dei propri gesti e la modalità in cui questi vanno compiuti.
Le categorie di beneficiari appena elencate possono accedere alla prestazione solo se possiedono anche tali requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione presso l’Anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- possesso di un valido permesso di soggiorno da almeno 1 anno;
- residenza stabile e abituale in Italia.
L’ammontare dell’assegno, per il 2023, è di 527,16 euro, suddiviso in 12 mensilità.
Ma i percettori di indennità di accompagnamento possono lavorare e accumulare redditi?
L’indennità di accompagnamento è compatibile con i redditi da lavoro? Tutta la verità
L’indennità di accompagnamento, essendo un beneficio riconosciuto a tutti sulla base del solo requisito sanitario e a prescindere da condizioni anagrafiche o reddituali, non richiede la verifica dello stato occupazionale del beneficiario. In altre parole, ignora che questi percepisca dei redditi da lavoro.
La concessione dell’accompagnamento è subordinata alle condizioni sanitarie del richiedente e del suo bisogno di assistenza. Per l’erogazione dell’indennità, infatti, è necessario il riconoscimento, da parte della Commissione medica ASL, dell’incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani autonomamente.
Alla luce di quanto sottolineato, l’accompagnamento è compatibile con i redditi da lavoro e un soggetto invalido al 100%, titolare della prestazione, può anche lavorare, se le forze glielo consentono. Per esempio, una persona che ha perso gli arti inferiori ed è costretto a muoversi su una sedie a rotelle può svolgere un impiego da ufficio, davanti al PC. Ciò non pregiudica l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
In particolare, la misura economica è compatibile con tutte le altre misure previdenziali e assistenziali, tranne le seguenti, che hanno la sua stessa natura:
- prestazioni di accompagnamento riconosciute per invalidità per cause di guerra;
- prestazioni di accompagnamento riconosciute per invalidità per cause di lavoro;
- prestazioni di accompagnamento riconosciute per invalidità per cause di servizio.
In queste ipotesi, non è possibile ottenere entrambi i trattamenti, ma bisognerà scegliere quello più conveniente.
L’accompagnamento, infine, è incompatibile con l’indennità di frequenza e non spetta in caso di ricovero gratuito presso strutture con retta a carico dello Stato o di un Ente pubblico.