Come comportarsi se l’acconto dell’Imu non è stato pagato entro la data prestabilita ovvero il 16 giugno? La procedura da seguire e le sanzioni previste.
La data per il pagamento dell’acconto 2023 dell’Imu è ormai è passata ma sono in tanti a non averlo ancora versato e a domandarsi come debbano procedere ora e, soprattutto, a cosa vadano incontro dal punto di vista delle sanzioni. L’imposta municipale unica, lo ricordiamo, deve essere pagata in due tranche la prima delle quali è scaduta il 16 giugno mentre per la seconda, ovvero il saldo, l’ultima data utile è il 16 dicembre come previsto dalla legge n. 160/2019.
Chi lo volesse ha la possibilità di saldare l’Imu in un’unica rata ovvero il 16 giugno e per l’importo totale occorre fare esplicito riferimento alle aliquote annualmente stabilite dal comune nel quale l’immobile, il terreno agricolo o l’area fabbricabile del quale si deve pagare l’imposta è ubicato.
Pagamento Imu, cosa succede in caso di ritardo? La procedura e le sanzioni
Se per qualsiasi ragione, dalla dimenticanza all’indisponibilità di denaro fino all’errore, un contribuente dovesse dimenticarsi di versare l’Imu il primo importante elemento da segnalare è legato al fatto che avrà ugualmente la possibilità di sanare la sua posizione. Ma con alcune piccole modifiche nella procedura di pagamento dal momento che dovrà seguire la procedura del ravvedimento operoso, differenziato in base al ‘ritardo’ accumulato all’atto del versamento dell’imposta.
Il ravvedimento prevede il pagamento di una sanzione ma non disperatevi, c’è ancora la possibilità di sfruttare il ravvedimento super breve, valido entro 14 giorni dalla data di scadenza del saldo Imu. Del resto l’obiettivo non è quello di multare tutti i ritardatari ma, altresì, spingerli ad intervenire il prima possibile per regolarizzare la propria situazione tributaria. Applicando le cosiddette riduzioni sanzionatorie, estese anche ai tributi locali grazie all’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 47/97.
La sanzione amministrativa ‘standard’ è ridotta del 15% e a 1/15 per giorni di ritardo entro i 14 giorni, del 15% se il ritardo è compreso tra i 15 ed i 90 giorni e del 30% oltre i 90 giorni.
Dal ravvedimento super breve al lunghissimo
Si può però ricorrere al ravvedimento operoso, di tipologie differenti in base ai giorni trascorsi dalla scadenza: quello super breve prevede una sanzione dello 0,1% per ogni singolo giorno di ritardo. Il ravvedimento breve si può sfruttare tra il 15esimo ed il 30esimo giorno di ritardo con una sanzione aggiuntiva dell’1,5% che andrà calcolata sul totale dell’acconto Imu dovuto.
Il ravvedimento medio è quello che si verifica tra il 31esimo ed il 90esimo giorno con sanzione dell’1,67% che passa al 3,75% nel caso di pagamenti effettuati dal 91esimo giorno in poi. Il ravvedimento operoso lunghissimo scatta oltre i 12 mesi di ritardo ed entro i due anni con sanzione del 4,29%. Trascorsi i due anni invece la sanzione sarà del 5% ma, nel caso di ricezione del verbale di constatazione ed entro la notificazione dell’atto di accertamento, passerà al 6%.