Si tratta delle pensioni in deroga che prevedono un importante anticipo della pensione di vecchiaia. Ma bisogna soddisfare questi requisiti.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 lo sa bene: per alcuni lavoratori il “rischio” è che il sistema previdenziale nazionale consenta loro di andare il pensione dopo il compimento del settantunesimo anno di età. Il che significa ben quattro anni dopo l’età fissata per la pensione di vecchiaia ordinaria, ovvero 67 anni.
Sussistono tuttavia alcune eccezioni che riguardano specifiche condizioni dei lavoratori. Ad esempio i lavoratori maschi che hanno versato vent’anni di contributi previdenziali e che ricevono un assegno superiore ai 1.400 Euro lordi al mese, pari quindi a 2,8 volte l’assegno sociale, sono legittimati ad andare in pensione a 67 anni compiuti ed a 56 se la richiedente è una donna.
In un altro caso, però, è possibile che il trattamento pensionistico possa essere ulteriormente anticipato: si tratta della pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile. Tale misura consente agli uomini un anticipo di 6 anni ed alle donne di 11 rispetto alla misura dedicata alla pensione di vecchiaia canonica. Scopriamo quindi in base a quali requisiti specifici può essere concessa.
I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile
La pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile è dedicata alle lavoratrici ed ai lavoratori per le quali ed i quali sia stata riconosciuta e certifica un’invalidità specifica dell’80%. L’invalidità e la percentuale di soglia minima affinché venga accettata come legittima sono relative sia alla riduzione totale delle possibilità lavorative sia allo svolgimento delle attività personali quotidiane. Ed è importante sottolineare che non va confusa con l’invalidità civile generica.
Per essere ritenuta valida ai fini dell’ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata, è necessario innanzitutto ottenere il certificato attestante l’invalidità da parte del proprio medico di base. Oltre a ciò, occorre che una commissione medica della ASL di riferimento, a seguito di esame approfondito e specifico condotto nei confronti del richiedente, emetta anch’essa un proprio certificato d’invalidità, accertato anche da un medico incaricato dall’INPS.
Dunque la procedura prevede un primo certificato, definito “introduttivo”, prodotto dal medico di base, da inviare al patronato contestualmente all’istanza. Questa giungerà quindi all’INPS, che si premurerà di valutare la richiesta per poi convocare il richiedente per una visita specialistica di accertamento. Per qualsiasi approfondimento, il proprio medico di base può fornire tutte le indicazioni relative alla procedura.