Tra i diritti di cui godono i lavoratori, rientra anche l’aiuto del sindacalista? Nessuno è a conoscenza di questa legge: ecco qual è
Le numerose problematiche che sorgono sul posto di lavoro, giorno dopo giorno, possono attanagliare l’ambiente circostante nel giro di pochi istanti. Ragion per cui è doveroso, prima o poi, farsi giustizia tramite l’aiuto di un sindacalista. I sindacati sono nati proprio per questo motivo, e ancora oggi hanno una funzione ben precise: assistere i lavoratori. Le prime forme di sindacato nacquero all’incirca agli inizi del 1800. Il loro sviluppo è andato poi sempre più in crescendo, rimanendo ancora oggi un ente indispensabile.
Al fronte dei procedimenti disciplinari che vengono presi nel quotidiano, esiste un ruolo preciso che l’assistenza sindacale ricopre. Per capire meglio il quadro specifico, è bene esaminare una sentenza risalente a qualche tempo fa. Nel caso in cui un lavoratore “subisca” un procedimento disciplinare, si possono avere fino a 5 giorni di tempo per difendersi o per ottenere un colloquio col datore di lavoro. A sua volta, come conseguenza diretta, il datore non può negare al lavoratore di godere di quello che è un suo diritto.
L’assistenza sindacale, inoltre, può essere anche di supporto al lavoratore proprio durante il colloquio. Al netto dell’audizione ottenuta, il sindacalista può presenziare insieme al suo assistito nel corso della legittima contestazione. Il lavoratore può anche essere da solo, naturalmente. Ma volendo può anche essere accompagnato da una figura in sua difesa. Che sia un avvocato oppure un sindacalista. Ci si può astenere da qualsiasi volontà di interloquire se non in presenza di una figura di supporto.
Per farsi assistere, come è lecito immaginare, bisogna seguire un iter ben preciso. La procedura in questione prevede infatti delle caratteristiche diverse da un qualsiasi procedimento penale. Devono essere fatte dunque le dovute distinzioni.
Come farsi assistere dal sindacalista?
Per farsi assistere da un sindacalista sul lavoro, bisogna prima rispettare delle tempistiche precise. Innanzitutto, la richiesta di assistenza dovrà essere presentata in anticipo. Non dopo la dichiarazione del procedimento disciplinare dunque. L’assistenza in ogni caso non è obbligatoria, ma è correlata solo ed esclusivamente al volere del lavoratore. Che in questi caso figura come parte lesa, almeno fino a prova contraria.
Parte lesa e sindacalista, stando a quanto suggerisce la sentenza citata in precedenza, possono anche essere ascoltati in sedi separate e in periodi differenti. Non ci sarebbe alcuna discordia, anzi. Questo permetterebbe di valutare al meglio il singolo caso, senza l’influenza o potenziale tale di terze parti. Anche in questo caso, tuttavia, per presenziare entrambi in contemporanea lo si dovrà richiedere esplicitamente.