Come funzionano le verifiche fiscali da parte della GdF? Ecco un quesito che assilla tanti italiani: fino a che punto gli agenti della Guardia di Finanza possono spingersi?
Per scovare gli evasori, i finanzieri compiono verifiche contestuali o a tappeto. E capita che, per trovare documenti o prove di evasione, siano spinti a indagare a fondo, mettendo le mani in posti che il cittadino considera privati.
Può la GdF aprire borse o casseforti, e quindi violare la privacy dei cittadini, per compiere le proprie verifiche? I poteri esercitati dalla Guardia di Finanza vanno ovviamente incontro a dei limiti imposti dall’ordinamento, ma durante i controlli, spesso, i cittadini non sono del tutto consci dei loro diritti.
L’articolo 52 del DPR 633/72 e nell’articolo 33 del DPR 600/73 e una recente sentenza della CTR delle Marche chiariscono definitivamente la situazione, spiegando in che occasioni la GdF può aprire borse e casseforti e in quali altre, invece, è necessaria un’autorizzazione della Procura.
In generale, l’agente della Guardia di Finanza può aprire sia borse che casseforti durante una verifica fiscale, ma solo in caso. Cioè quando il contribuente si dichiari collaborativo e disposto a permettere quest’azione. In questa specifica fattispecie non è richiesta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o di un’altra autorità giudiziaria.
Controlli della GdF: i casi in cui le autorità possono aprire borse e casseforti
L’autorizzazione della Procura è richiesta soltanto in un caso limite. Cioè in quella situazione chiamata in gergo esecutivo “apertura coattiva”. Sarebbe il caso in cui il contribuente non collabora e su di lui ci sono sospetti di evasione, e dunque l’apertura deve essere eseguita contro la sua volontà.
Quindi senza il consenso del cittadino e senza un’autorizzazione della Procura, il finanziere non può mai aprire un oggetto personale dell’inquisito. Durante una verifica fiscale, il contribuente ha poi il diritto di assistere all’apertura di borse e casseforti.
Se il cittadino non formula alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica, c’è però sempre la presunzione di base a favore della GdF, e cioè che il contribuente abbia acconsentito all’apertura.
Allorquando l’apertura di borse e casseforti avviene senza l’autorizzazione della Procura ma con la collaborazione del contribuente, si parla in ogni caso di provvedimento di accertamento fiscale legittimo. E quindi anche le eventuali sanzioni inflitte al contribuente sono valide.
Senza autorizzazione e senza collaborazione, il contribuente ha la possibilità di denunciare la Guardia di Finanza. Ovviamente non è sempre una buona idea, specie se si è nel torto. Ma ogni cittadino farebbe bene a conoscere i propri diritti e a esercitarli a difesa della propria privacy.